11 Maggio 2026
Egregio titolare di Cooperativa,
il nostro Centro Studi et de Milan ed i suoi Professionisti Commercialisti, Avvocati, Revisori e Consulenti del Lavoro sono specializzati da ormai quarant’anni nel settore assistenza alle Cooperative.
Ci chiami o venga a trovarci per ogni dubbio e consulenza.
È chiaro che ci farebbe piacere averVi come graditi Clienti dal 2027, ma due chiacchiere davanti a un caffè sono sempre gratuite nel nostro Studio di Piazzale Susa 11 a Milano (fermata della metropolitana M4 - Susa).
La Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026, torna a pronunciarsi sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), offrendo alle Cooperative indicazioni preziose sui confini e sui presupposti della fattispecie penale.
La decisione annulla un’ordinanza cautelare del Tribunale del Riesame di Messina e chiarisce alcuni punti cruciali per chi gestisce rapporti di lavoro subordinato, anche con soci lavoratori, nelle attività di imprese di pulizia, catene di ristorazione, logistica e, più in generale, in tutti i settori nei quali il lavoratore subordinato svolge mansioni prevalentemente manuali
AffidateVi quindi ai Professionisti del Centro Studi et de Milan, non soltanto per le buste paga e la contabilità, ma anche per evitare di incorrere in responsabilità penali.
Occorre prestare attenzione a quattro indici, alternativi tra loro, poiché è sufficiente la ricorrenza di uno solo, purché significativo, per configurare lo sfruttamento:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai CCNL o comunque sproporzionate;
- la reiterata violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e ferie;
- le violazioni delle norme sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio degradanti.
Una precisazione importante: la singola violazione non è sufficiente, essendo richiesta la “reiterazione”, elemento che distingue il mero inadempimento contrattuale dalla condotta penalmente rilevante.
D’altra parte, può destare perplessità il fatto che anche un’occasionale situazione di “lavoro degradante”, pur in assenza di concreti pericoli per la salute e la sicurezza, possa integrare un reato.
Quanto alla retribuzione, la Corte ribadisce che la sproporzione non deve essere valutata attraverso un semplice raffronto aritmetico tra quanto percepito dal lavoratore e quanto previsto dal CCNL, bensì mediante una valutazione complessiva che tenga conto delle effettive mansioni svolte, delle concrete condizioni di lavoro, dell’orario praticato e dell’eventuale assenza di pause, riposi e ferie.
Il diritto penale del lavoro è oggi in continua espansione, sia sul piano normativo sia su quello giurisprudenziale. È quindi opportuno che le Cooperative ne prendano atto.
I Professionisti del Centro Studi et de Milan continuano a interrogarsi, studiare e approfondire tali temi, con l’obiettivo di difendere le Cooperative nel rispetto dei corretti limiti posti dall’ordinamento.
Ci chiami allo 02 715591 e Le fisseremo un appuntamento.