17 Dicembre 2025
Spettabile Onlus, accedere al Registro unico del Terzo settore evita la devoluzione patrimoniale.
C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione al Runts e pianificare il momento di accesso.
E’ del 16 dicembre ’25 l’informativa pubblicata dal Ministero del Lavoro che riepiloga i passaggi operativi connessi alla soppressione dell’Anagrafe Onlus, prevista per il 1° gennaio, indicando tempi e modalità per assumere la qualifica di Ets.
L’istanza per divenire Ets si presenta agli Uffici Runts dietro presentazione della documentazione richiesta.
L’informativa richiama il termine del 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione al Runts (articolo 34, comma 3, del Dm 106/2020).
Con l’ulteriore precisazione che, entro il medesimo termine, le Onlus che optino per il modello dell’impresa sociale dovranno presentare domanda di iscrizione al competente Registro imprese (articolo 5, comma 2, del Dlgs 112/2017).
Il termine del 31 marzo 2026 non assume natura perentoria in senso tecnico, ma è destinato a produrre effetti rilevanti sul piano patrimoniale: il mancato invio della domanda di iscrizione nei termini comporta, infatti, l’obbligo di devolvere il patrimonio “incrementale” maturato nel periodo di fruizione dei benefici fiscali riservati alle Onlus (articolo 10, comma 1, lettera f, del decreto Onlus).
L’iscrizione al Runts dovrà avvenire su istanza di parte, attraverso il portale digitale dedicato, utilizzando le credenziali Spid o Cie del legale rappresentante o, nel caso di adesione a una rete associativa, del legale rappresentante della rete stessa.
Per le Onlus con personalità giuridica, l’istanza sarà presentata a cura del notaio.
In ogni caso, l’iscrizione resta subordinata al buon esito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio Runts, senza alcun automatismo nei controlli.
Il Runts richiede il deposito dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato al Cts, per le Onlus assume rilievo il deposito degli ultimi due bilanci d’esercizio che dovranno essere redatti secondo i modelli di cui al Dm 5 marzo 2020, pena il rigetto della domanda.
Senza contare l’obbligo di redazione, pubblicazione e deposito del bilancio sociale al solo superamento della soglia di un milione di entrate annue.
Dall’esame dei bilanci discendono anche effetti organizzativi, poiché il superamento di almeno due dei limiti indicati dall’articolo 30 del Cts comporta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Il nostro Centro Studi et de Milan con i suoi professionisti, Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro è attento a questi controlli ed è a sua disposizione per fornirLe indicazioni e consulenze mirate così da lavorare più tranquilli.
Ci chiami allo 02 71 5591 la mattina dalle 9,00 alle 13,00 per fissare un gradito appuntamento in Studio.