13 Maggio 2025
La materia della Consulenza del Lavoro, spesso semplificata con l'emissione delle buste paga, è complessa e, per evitare di incorrere in maggiori costi e mali di fegato, è opportuno affidarsi ad Avvocati e Consulenti del Lavoro esperti, come i Professionisti del Centro Studi et de Milan.
Egregio Imprenditore,
nei confronti dei dipendenti che non volevano dare le dimissioni e non si presentavano più al lavoro così da essere licenziati e prendersi NASPI ed ammortizzatori vari (aumentando costi sociali a carico della collettività) è intervenuto il Governo con l’articolo 19 della legge 203/2024 nel comma 7-bis il quale dice che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a 15 giorni di calendario (o superiore, se previsto dal Ccnl, come ha precisato la circolare 6/2025 del ministero del Lavoro), il datore di lavoro intende risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Si chiamano dimissioni per fatti concludenti per ingiustificata assenza del lavoratore, ma una delle criticità della nuova procedura è che non si da un limite di tempo per cui possono essere impugnate dall' ex lavoratore. Questo può, per esempio, contestare al datore di lavoro le previsioni in materia di salute e sicurezza, previste dal Dlgs 81/2008, che comporta la necessità da parte del lavoratore di interrompere la propria prestazione lavorativa; pertanto, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) o la mancata visita medica preventiva per la verifica dell’idoneità al lavoro, sono condizioni valide e sufficienti per sospendere l’attività lavorativa da parte del lavoratore, senza che questi incorra nelle dimissioni per fatti concludenti.
Il lavoratore potrebbe anche impugnare le dimissioni dimostrando l’impossibilità a comunicare l’assenza al datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore, qualora questa sia protratta oltre il termine di 15 giorni di calendario, con il modulo messo a disposizione.
Questi accertamenti dovrebbero essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Come al solito anche qualcosa che poteva essere più snello crea complicazioni, ma soprattutto incertezze al datore di lavoro e rischi di reintegri dell'ex lavoratore (pure pagandogli tutti i periodi non retribuiti) senza un termine prescrizionale che - di fatto - rende impossibile la definizione in maniera puntuale della pratica avanzata dal datore di lavoro.