13 Marzo 2026
Spettabile Cooperativa,
spesso in un appalto si prendono in carico i lavoratori dell’Azienda o di altre cooperative e si applica il proprio CCNL più un superminimo per garantire l’equivalenza di retribuzione tra contratti collettivi diversi.
Il Tar Emilia-Romagna nel 2026 si è espresso, invece, sullo scostamento riguardante le tutele retributive tra il Ccnl indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico affidatario, nonostante quest’ultimo avesse assunto l’impegno di riconoscere superminimi individuali non assorbibili per tutta la durata dell’appalto e a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dello stesso, così colmando la differenza esistente tra i minimi tabellari.
Il Tar ha evidenziato come sia assai raro che due contratti collettivi presentino un identico articolato; di conseguenza, ciò che deve essere garantito è un livello di tutele complessivamente equiparabile.
Muovendo da tali premesse, conviene sempre una attenta esamina affidandosi al Centro Studi et de Milan ed ai suoi Avvocati e Consulenti del Lavoro.
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