02 Marzo 2026
Egregio Imprenditore e Spettabile Azienda,
ad evitare NASPI e semi ricatti dei dipendenti, era già arrivata la novità della possibilità di comunicare le dimissioni del lavoratore per fatti concludenti in caso di assenze ingiustificate.
Così il rapporto di lavoro poteva intendersi validamente risolto per volontà del lavoratore assente; purtroppo bisogna considerare, a complicare le scelte, che rimane in essere la casistica del termine previsto dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.
Quindi la prima soluzione si può applicare «solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal Ccnl a tale specifico fine».
La recente sentenza del Tribunale di Brescia, il 27 gennaio 2026, prende in esame il caso di un lavoratore allontanato oralmente dal posto di lavoro con l’invito a non ripresentarsi, che aveva comunicato all’azienda la disponibilità a riprendere servizio dopo sei giorni di assenza.
Nel frattempo, però, la società aveva trasmesso all’Ispettorato territoriale del lavoro di Brescia la comunicazione prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del Dlgs 151/2015, introdotto dal Collegato lavoro, così attivando la procedura delle dimissioni per fatti concludenti.
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