14 Ottobre 2025
Il nostro Centro Studi et de Milan con i suoi Commercialisti, Consulenti del Lavoro per le buste paga dei soci – lavoratori dipendenti e i suoi Avvocati, sono da decenni esperti ed attenti al settore Cooperative
Ieri parlavamo dei dubbi riguardo l’applicazione del reverse charge nel settore della Logistica, introdotto dall’articolo 1, commi 57-63, della legge di Bilancio 2025 (il modello per l’opzione è stato approvato dal provvedimento 309107 del 28 luglio) che prevede che l’Azienda versi lei l’Iva della fattura emessa dalla Cooperativa (o della Srl poco cambia nella sostanza) ma la cooperativa resta solidalmente responsabile del mancato versamento e che si è passati dal fatto che l’Azienda rispondeva per l’IVA non versata anche per la Cooperativa all’esatto incontrario.
Non rispettare la tempistica può costare caro.
Chi non emette l’autofattura da regolarizzazione e non assolve l’imposta in inversione contabile, infatti, si espone alla sanzione fissa da 500 a 10mila euro oltre alla penalità del 70% dell’Iva non applicata quando questa, se applicata, sarebbe stata indetraibile.
Oggi chiariamo che ancorare la scadenza per un adempimento sostanziale, come avviene per il versamento dell’Iva nel reverse charge logistica, a un termine mobile come quello per l’emissione del documento che – pur entro i limiti di legge (12 giorni per la fattura immediata e 15 del mese successivo, se si ricorre alla fattura differita) – rientra nella discrezionalità dell’emittente, significa esporre il destinatario a pesanti incertezze perché decorsi i 90 giorni non v’è più il periodo di grazia di 30 giorni per la regolarizzazione – com’era prima della riforma (Dlgs 87/2024), finendo così per far coincidere la scadenza del “tempo di attesa” della fattura con quello per l’adempimento.
Conviene affidarsi a professionisti del settore Cooperative come i Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati del Centro Studi et de Milan: enormi sanzioni possono essere evitate con controlli professionali, seri e capillari.