15 Aprile 2025
Il Centro Studi et de Milan con i suoi Fiscalisti, Commercialisti e Consulenti del Lavoro fornisce consulenza in materia di fringe benefit.
Egregio Imprenditore,
nel nostro Studio vediamo sempre più Aziende che vorrebbero crescere, ma non trovano dipendenti ed anzi sono obbligati a mandare via clientela.
E, quando li trovano, la difficoltà normativa a licenziare apprendisti, la poca voglia di applicarsi dei giovani dipendenti in questo momento in cui non paiono disposti a sacrificarsi o piuttosto rimangono sulle spalle dei genitori per prendere la seconda laurea, spesso queste nuove lauree inutili, snobbano la formazione sul lavoro.
Lo scopo dell’ Azienda è trattenere e non perdere il personale e a questo scopo i benefit sono un sistema per trattenere i dipendenti con il costo più limitato possibile (e se poi si passa per imprenditori virtuosi tanto meglio).
Valutare l'inserimento di integrazioni di questo genere può rafforzare il rapporto con la forza lavoro con un piano di spesa che, se ben strutturato, può impattare sui costi aziendali meno che un semplice aumento di stipendio.
Premesso che, le leggi italiane prevedono che alla retribuzione di ordine monetario si possano aggiungere fringe benefit per "pagare" le persone, si può cominciare con i buoni pasto che sono spendibili in diversi punti vendita e possono aiutare a fare la spesa, ogni giorno.
Con un costo contenuto, il dipendente dispone subito di un facile strumento per integrare il proprio stipendio.
Il valore del fringe benefit può essere preciso (per dire, un buono acquisto spesa di una grande catena della GDO corrisponderà al valore con cui è stato comprato) oppure da determinare. Ci sono poi degli aspetti che si possono considerare variabili.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi definisce all'art.9 il "Valore normale" come il prezzo medio di mercato dei beni o servizi offerti in condizioni di libera concorrenza. Ci sono ovviamente delle indicazioni e delle deroghe più recenti: con il DL 192/24: ad esempio, se i beni o servizi sono prodotti dall'azienda per cui si lavora, il valore può essere calcolato sul prezzo di vendita o sul costo sostenuto.
Ogni benefit ha comunque una sua logica di tassazione: un'auto a uso promiscuo avrà una tassazione pari al 50% dell'importo corrispondente ad una distanza percorsa precisa, ossia 15.000 km annui, con valutazione del costo chilometrico basato sulla tabella ACI. Sarà prevista poi una percentuale variabile che sarà definita in base alle emissioni di CO2, con percentuali che saranno dal 25% al 60%. Questa percentuale potrà essere ridotta da quest'anno se si avrà in dotazione un veicolo elettrico (10% se si parla di trazione totalmente elettrica) oppure ibrido (in quel caso avremo un 20%).
Nel caso di un alloggio aziendale, la tassazione sarà da applicare su un insieme di valori: rendita catastale + le spese - la quota a carico del dipendente. Se è previsto un obbligo di dimora, l'imponibile si riduce del 30%.
C'è poi la possibilità di avere dei fringe benefit anche come supporto per mutui e prestiti: in quel caso si applica una tassazione sul 50% della differenza tra il tasso ufficiale (fisso o variabile che sia) e quello applicato dall’azienda.
Infine: che impatto ha sul TFR un fringe benefit? Se non è erogato una tantum, il fringe benefit va calcolato nel trattamento di fine rapporto.
Con una tassazione molto, troppo, alta sulle retribuzioni "liquide", i fringe benefit sono un'ottima soluzione per costruire pacchetti contributivi di valore e che vengano percepiti dal lavoratore e dalla lavoratrice come tangibili.