12 Maggio 2025
Il Centro Studi et de Milan, con i suoi collaboratori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Revisori, offre una consulenza gratuita riservata agli iscritti al RUNTS.
Egregio Imprenditore,
è opportuno farsi seguire da professionisti riguardo una materia relativamente recente perché gli amministratori, nel Terzo Settore, lo fanno per passione; gli Ets, infatti, si caratterizzano per lo svolgimento di attività di interesse generale, tassativamente elencate all’articolo 5 del Cts, e per l’assenza dello scopo di lucro; quindi debbono tutelarsi nelle loro responsabilità personali.
La responsabilità per i danni verso l’ente assume il carattere della solidarietà per l’amministratore o anche il comitato esecutivo, quando la loro condotta si ponga in contrasto con i doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
O si può configurare una responsabilità solidale di carattere omissivo qualora l’amministratore sia a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non si attivi per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità verso i creditori sociali poi è importantissima da tenere sotto controllo ed emerge in presenza di una gestione non diligente o che comprometta la capacità dell’ente di far fronte ai propri obblighi a seguito della mancata conservazione dell’integrità del patrimonio.
Attenzione poi al risarcimento agli associati o terzi danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L’articolo 28 del Cts in sostanza prevede una responsabilità personale degli amministratori di natura civilistica fondata sulla violazione dei doveri fiduciari, gestionali e di vigilanza connessi alla carica.
Il richiamo contenuto nel Cts ai doveri «imposti dalla legge e dallo statuto», riprende letteralmente il tenore letterale dell’articolo 2392 del Codice civile, individuando le fonti generali della responsabilità risarcitoria per coloro che rappresentano l’ente: il legislatore ha inteso sanzionare taluni profili di responsabilità connessi ad atti illeciti tipici degli Ets.
È proprio su queste basi che vanno lette, ad esempio, anche le previsioni contenute all’articolo 91 del Cts in materia di violazioni per distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve oppure per devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità del parere del Runts.
Alla stessa stregua occorrerà valutare le responsabilità verso gli associati oppure i fondatori laddove a causa di errori commessi nella gestione vengano meno le condizioni per mantenere la qualifica di Ets con conseguente perdita del patrimonio incrementale. Pensiamo al superamento dei limiti per lo svolgimento di attività diverse, alla mancanza del requisito della prevalenza per le attività di interesse generale o la violazione del rapporto volontari/lavoratori ove previsto.