20 Maggio 2025
Dal 1° settembre 2024, le sanzioni tributarie per gli ETS saranno a carico esclusivo dell’ente, anche se privo di personalità giuridica. Resta possibile agire sulle persone fisiche solo in caso di inadempienza. Il Centro Studi et de Milan offre consulenze gratuite agli iscritti al RUNTS.
Egregio Imprenditore,
il nostro Centro Studi et de Milan Società tra Avvocati iscritta all’Ordine di Milano, con tutti i suoi collaboratori Commercialisti, Consulenti del Lavoro per le buste paga, Revisori ecc. è a Sua disposizione per una gradita consulenza gratuita riservata agli iscritti al RUNTS.
E’ opportuno farsi seguire da professionisti riguardo una materia relativamente recente perché gli amministratori, nel Terzo Settore, lo fanno per passione; gli Ets, infatti, si caratterizzano per lo svolgimento di attività di interesse generale, tassativamente elencate all’articolo 5 del Cts, e per l’assenza dello scopo di lucro; quindi debbono tutelarsi nelle loro responsabilità personali.
Le nuove regole appaiono, da prima lettura, più garantiste in materia di sanzioni tributarie.
La recente riforma apporta la novità significativa rispetto al passato: coloro che agiscono nell’interesse degli Ets senza personalità giuridica non rispondono direttamente delle sanzioni amministrative tributarie per le eventuali violazioni commesse mentre precedentemente con riferimento a società di persone, associazioni non riconosciute e altri enti privi di personalità giuridica, le sanzioni ricadevano direttamente su chi aveva commesso la violazione, con l’ente chiamato a rispondere solo in via solidale.
Un’impostazione che il legislatore stesso, con la riforma del 2024, ha riconosciuto come incoerente risultando punibili da un lato le persone giuridiche e, dall’altro, le persone fisiche che agiscono per conto di enti collettivi diversi dalle persone giuridiche (società di persone, enti privi di personalità giuridica ecc.).
E proprio per superare questo disallineamento, è stato dunque disposto espressamente che le sanzioni tributarie relative al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, restano esclusivamente a carico della società o dell’ente articolo 2, comma 2-bis, del Dlgs 472 del 1997).
Resta purtroppo, per gli enti privi di personalità giuridica, la disciplina civilistica sulla responsabilità solidale e sussidiaria in fase di riscossione, che consente di agire sulle persone fisiche solo in caso di inadempimento dell’ente.
La riforma si applica con riguardo alle violazioni compiute dal 1° settembre 2024; perciò, per i soggetti privi di personalità giuridica siamo in presenza di un doppio regime. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, continuerà ad applicarsi la regola precedente, che prevede l’attribuzione della responsabilità per le sanzioni tributarie in capo alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 472/1997), con responsabilità solidale della società, associazione o ente, privo di personalità giuridica, nell’interesse del quale ha agito l’autore della violazione.
Viceversa, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la responsabilità per la sanzione sarà «esclusivamente a carico della società o ente», ferma restando la responsabilità personale dell’autore della violazione in fase di riscossione.
Un nuovo sistema, dunque, che sotto il profilo della responsabilità per le sanzioni tributarie, risulta maggiormente garantista nei confronti delle persone che agiscono nell’interesse degli Ets privi di personalità giuridica.
Venga, dietro appuntamento, in una delle nostre sedi a fare due chiacchiere con un nostro professionista senza alcun impegno.