28 Agosto 2025
In Italia ogni Azienda con dipendenti deve seguire la legge sulla Prevenzione degli Infortuni.
A parere dello scrivente, in alcuni casi è sacrosanta (metalmeccanica, chimica, trasporti ecc. ) in altri casi, quali gli uffici in cui i rischi sono minori che nelle abitazioni private, sono una gran perdita di tempo per le Aziende e gli Imprenditori.
Ma, viste le responsabilità penali, bisogna assolutamente farlo.
In Italia ogni Azienda con dipendenti deve seguire la legge sulla Prevenzione degli Infortuni.
A parere dello scrivente, in alcuni casi è sacrosanta (metalmeccanica, chimica, trasporti ecc. ) in altri casi, quali gli uffici in cui i rischi sono minori che nelle abitazioni private, sono una gran perdita di tempo per le Aziende e gli Imprenditori.
Ma, viste le responsabilità penali, bisogna assolutamente farlo.
Quello che si può appaltare però lo si deve demandare, proprio per non distogliere energie da ciò che conta veramente cioè gestire i Clienti che sono coloro che danno da mangiare.
Per la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro può affidare il servizio a soggetti esterni come il Centro Studi et de Milan con i suoi avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro per le paghe.
Il servizio di prevenzione e protezione, ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, può essere dato in carico a soggetti esterni come da interpello 3/2022 con il quale il ministero del Lavoro si è espresso in risposta al quesito se «un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione».
La risposta, come ricorda l’interpello, è contenuta nello stesso articolato del Dlgs 81/2008 allorché tratta della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Infatti, già l’articolo 2, nel definire tale soggetto si riferisce alla «persona in possesso delle capacità e requisiti professionali» a differenza del «servizio» che viene individuato come «insieme di persone e mezzi».
In coerenza con quanto sopra definito, l’articolo 31 stabilisce che le aziende con più unità produttive, o gruppi di imprese, possono istituire un unico servizio di prevenzione e protezione, cui possono rivolgersi le aziende per la designazione degli addetti e «del responsabile», citato sempre al singolare.
Del resto, l’unicità della figura del responsabile, si deduce sempre dall’articolo 2 allorché, nell’individuarne i compiti, si riferisce al «coordinamento» del servizio e, quindi, degli addetti, compiti che si traducono anche in una assunzione di responsabilità, di natura professionale, nei confronti del datore di lavoro, non altrimenti individuabile ove fossero presenti più responsabili o coordinatori operanti con le medesime funzioni.
Il nostro Centro Studi et de Milan, con i suoi Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro, può seguirLa e prendere in carico in toto la Sua sicurezza sul lavoro, tranquillizzandoLa e levandoLe un evitabile ulteriore fardello.
Compliance a 360°? Con Centro Studi et de Milan è possibile.
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