- Infortunio in smart working: quando è coperto dall’INAIL
- Quando l’azienda può essere responsabile se il dipendente si fa male a casa
- Obblighi del datore di lavoro nello smart working
- Cosa deve fare l’azienda quando riceve la segnalazione di infortunio
- Casi pratici di infortunio durante lo smart working
- Come prevenire contestazioni con policy, accordo e informativa sicurezza
- FAQ - Domande frequenti sull’infortunio in smart working
- Proteggi la tua azienda con una policy smart working solida
28 Maggio 2026
Un infortunio durante lo smart working non è automaticamente un semplice incidente domestico, ma non è nemmeno sempre un infortunio sul lavoro. Il punto decisivo è capire se l’evento ha un collegamento concreto con la prestazione lavorativa: cosa stava facendo il dipendente, in quale momento, con quali strumenti e per quale finalità.
Per l’azienda, il tema è delicato perché il lavoro agile non elimina gli obblighi di sicurezza. La Legge 81/2017 disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto subordinato svolta anche fuori dai locali aziendali, e la circolare INAIL n. 48/2017 chiarisce che la tutela assicurativa opera per gli infortuni connessi ai rischi della prestazione resa all’esterno dell’azienda.
In questa guida vedremo quando l’infortunio a casa può essere coperto dall’INAIL, quando invece resta un fatto privato, in quali casi può emergere una responsabilità del datore di lavoro e quali documenti servono per proteggere l’azienda: accordo individuale, informativa sicurezza, policy smart working e procedura interna di segnalazione.
Infortunio in smart working: quando è coperto dall’INAIL

Un infortunio in smart working può essere coperto dall’INAIL quando l’evento è collegato alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali. Il fatto che il dipendente si trovi a casa, in coworking o in un altro luogo concordato non esclude la tutela assicurativa, ma richiede una verifica più attenta rispetto all’infortunio avvenuto in ufficio.
Il punto centrale è il nesso con il lavoro: bisogna capire se il dipendente si è fatto male mentre stava svolgendo un’attività funzionale alle sue mansioni oppure durante un’attività personale. Il Ministero del Lavoro chiarisce che i lavoratori in smart working hanno diritto alla tutela per infortuni e malattie professionali anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra abitazione e luogo prescelto per lavorare.
Per l’azienda, quindi, non basta sapere che il dipendente era “in smart working”: serve ricostruire orario, attività svolta, luogo, strumenti utilizzati e collegamento con la prestazione. È questa ricostruzione che permette di distinguere un vero infortunio sul lavoro da un normale incidente domestico.
Il nesso con la prestazione lavorativa
Il nesso con la prestazione lavorativa è l’elemento decisivo. L’infortunio può essere riconosciuto quando il dipendente si fa male mentre svolge un’attività necessaria o funzionale al lavoro: usare il computer aziendale, partecipare a una riunione da remoto, consultare documenti, spostarsi verso la postazione o compiere un’azione collegata alle mansioni.
La circolare INAIL n. 48/2017 evidenzia che, per gli infortuni in lavoro agile, occorre verificare la connessione tra l’evento e la prestazione resa all’esterno dell’azienda. Questo significa che ogni caso va valutato in concreto, senza automatismi.
Ad esempio, una caduta mentre il dipendente si alza dalla scrivania per recuperare un documento utile a una call può avere un collegamento con l’attività lavorativa. Diverso è il caso di una caduta mentre svolge faccende domestiche durante una pausa: lì il legame con il lavoro può venire meno.
Quando l’incidente resta un fatto domestico
Non tutto ciò che accade durante una giornata di smart working diventa automaticamente infortunio sul lavoro. Se il dipendente si fa male mentre svolge attività personali, familiari o domestiche, l’evento può restare fuori dalla tutela INAIL perché manca il collegamento diretto con la prestazione.
Rientrano in questa area di rischio, ad esempio, incidenti avvenuti mentre il lavoratore cucina, svolge pulizie, accompagna i figli, fa attività fisica o compie azioni del tutto estranee alle mansioni. In questi casi, anche se l’evento avviene nello stesso giorno e nello stesso luogo in cui il dipendente lavora, non è detto che sia qualificabile come infortunio lavorativo.
Per questo motivo, l’azienda deve evitare sia di negare automaticamente l’infortunio sia di riconoscerlo senza verifiche. La strada corretta è raccogliere informazioni precise e documentare il contesto in cui l’evento si è verificato.
Infortunio in itinere nello smart working
Anche nello smart working può esistere un infortunio in itinere, ma la valutazione è più delicata rispetto al tragitto classico casa-lavoro. Il caso tipico riguarda lo spostamento tra l’abitazione e un altro luogo scelto per svolgere la prestazione, come un coworking, una seconda abitazione o uno spazio autorizzato dall’accordo aziendale.
La tutela può essere riconosciuta se lo spostamento è collegato alla prestazione lavorativa e risponde a criteri di ragionevolezza. La circolare INAIL sul lavoro agile richiama proprio la tutela anche per il percorso tra abitazione e luogo prescelto per svolgere l’attività, quando la scelta del luogo è connessa alle esigenze della prestazione.
Per ridurre le contestazioni, l’accordo di smart working dovrebbe chiarire quali luoghi sono ammessi, con quali limiti e secondo quali regole. Più l’azienda lascia totale indeterminatezza, più diventa difficile ricostruire se lo spostamento fosse davvero collegato al lavoro o a una scelta personale del dipendente.
Quando l’azienda può essere responsabile se il dipendente si fa male a casa

Un infortunio coperto dall’INAIL non significa automaticamente che l’azienda debba pagare ulteriori danni al dipendente. La tutela assicurativa e la responsabilità del datore di lavoro sono due piani diversi: l’INAIL interviene quando l’evento viene riconosciuto come collegato all’attività lavorativa, mentre la responsabilità aziendale può emergere se l’infortunio dipende da una violazione degli obblighi di sicurezza, organizzazione o prevenzione.
Nel lavoro agile, il datore non controlla direttamente l’abitazione del dipendente, ma deve comunque adottare misure coerenti con questa modalità di lavoro. La Legge 81/2017 prevede che il datore di lavoro garantisca salute e sicurezza del lavoratore agile e consegni al lavoratore e all’RLS un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione fuori dai locali aziendali.
In pratica, l’azienda può esporsi a responsabilità quando non ha dato regole, non ha formato il lavoratore, ha fornito strumenti non sicuri o ha lasciato troppo indefinita l’organizzazione dello smart working. Più mancano documenti, istruzioni e procedure, più diventa difficile dimostrare di aver gestito correttamente il rischio.
Mancata informativa sui rischi dello smart working
La mancata consegna dell’informativa sui rischi è uno degli errori più gravi nella gestione dello smart working. Questo documento serve a spiegare al dipendente quali rischi deve considerare quando lavora fuori dall’azienda: uso dei videoterminali, postura, impianti elettrici, pause, scelta del luogo di lavoro, gestione degli strumenti e comportamento in caso di emergenza.
Non basta, però, inviare un modulo generico. L’informativa deve essere coerente con le mansioni, gli strumenti utilizzati e le modalità reali di lavoro. Un dipendente che lavora molte ore al computer avrà rischi diversi da chi svolge attività miste, usa dispositivi aziendali particolari o tratta dati sensibili.
Se l’azienda non consegna l’informativa o la lascia completamente generica, in caso di infortunio può essere più difficile dimostrare di aver rispettato gli obblighi di prevenzione. L’informativa non elimina ogni responsabilità, ma è un presidio documentale fondamentale.
Strumenti aziendali difettosi o non sicuri
Un altro caso delicato riguarda gli strumenti forniti dall’azienda. Se il dipendente utilizza PC, monitor, cavi, sedie, docking station o altri dispositivi aziendali, il datore di lavoro deve assicurarsi che siano idonei e sicuri per l’uso previsto. Il lavoro agile non autorizza l’impresa a consegnare strumenti inadeguati o non verificati.
Il rischio aumenta quando l’infortunio deriva proprio da un bene aziendale: un cavo difettoso, un alimentatore pericoloso, una postazione fornita in modo approssimativo o un’attrezzatura non conforme. In questi casi, il problema non è più soltanto “dove” si è fatto male il dipendente, ma “con cosa” e “perché”.
Naturalmente, non ogni incidente legato alla postazione comporta automaticamente colpa aziendale. Serve sempre una valutazione concreta. Tuttavia, dotazioni sicure, istruzioni d’uso e tracciabilità della consegna degli strumenti aiutano l’azienda a ridurre il rischio di contestazioni.
Assenza di regole su orari, pause e luogo di lavoro
Molti problemi nascono quando lo smart working viene gestito in modo informale, senza un accordo chiaro su orari, fasce di reperibilità, pause, luoghi ammessi e diritto alla disconnessione. Se il dipendente può lavorare “ovunque e sempre” senza regole, diventa più difficile capire se un evento è collegato al lavoro o a una scelta personale.
L’accordo individuale e la policy interna servono proprio a ridurre questa incertezza. Dovrebbero indicare quando il lavoratore è operativo, quali strumenti deve usare, quali luoghi sono compatibili con la prestazione e quali comportamenti non sono ammessi. Questo non significa controllare la vita privata del dipendente, ma definire un perimetro ragionevole di lavoro.
In assenza di regole, ogni infortunio diventa più difficile da ricostruire. Per l’azienda, quindi, la prevenzione non passa solo dalla sicurezza fisica, ma anche dalla chiarezza organizzativa.
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Obblighi del datore di lavoro nello smart working
Lo smart working non elimina gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, ma li adatta a una modalità in cui la prestazione viene svolta fuori dai locali aziendali. L’azienda non può controllare direttamente ogni dettaglio dell’abitazione del dipendente, ma deve comunque predisporre regole, documenti, strumenti e istruzioni che rendano il lavoro agile il più possibile sicuro e tracciabile.
La Legge 81/2017 prevede che il datore di lavoro garantisca salute e sicurezza del lavoratore agile e consegni almeno ogni anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta in modalità agile. Questo documento deve essere consegnato sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l’impresa, quindi, la gestione corretta dello smart working non si esaurisce nell’autorizzare il lavoro da casa. Serve un sistema documentale coerente: accordo individuale, informativa sicurezza, istruzioni operative, regole sugli strumenti e procedura da seguire in caso di infortunio.
Informativa annuale sui rischi generali e specifici
L’informativa sui rischi è uno dei documenti più importanti nella gestione dello smart working. Deve spiegare al lavoratore quali attenzioni adottare durante la prestazione fuori sede, con riferimento ai rischi generali e a quelli specifici collegati alla modalità agile. Non dovrebbe essere un modulo generico, ma un documento realmente utile, comprensibile e coerente con le mansioni svolte.
Tra i contenuti da includere rientrano, ad esempio, le indicazioni su postura, videoterminali, pause, uso sicuro degli strumenti informatici, rischio elettrico, scelta di ambienti idonei, illuminazione, ergonomia della postazione e comportamento da adottare in caso di emergenza. Più l’informativa è concreta, più aiuta il dipendente a lavorare in modo sicuro e l’azienda a dimostrare di aver gestito correttamente la prevenzione.
Accordo individuale di smart working
L’accordo individuale è il documento che regola le modalità concrete di svolgimento del lavoro agile. Deve chiarire come viene eseguita la prestazione, quali strumenti vengono utilizzati, quali sono le fasce di contattabilità, come funziona il diritto alla disconnessione e quali luoghi sono ammessi o esclusi per lavorare da remoto.
Questo passaggio è essenziale anche nella gestione degli infortuni. Se l’accordo è troppo vago, diventa più difficile capire se un evento sia avvenuto durante l’attività lavorativa o in un momento personale. Al contrario, un accordo ben costruito aiuta a ricostruire meglio orari, attività, responsabilità e regole rispettate o violate.
In pratica, l’accordo non serve solo a “concedere lo smart working”, ma a delimitare il perimetro entro cui la prestazione può svolgersi in modo sicuro e organizzato.
Formazione e istruzioni operative al lavoratore
La formazione è il passaggio che rende davvero efficace la documentazione. Consegnare un’informativa non basta se il lavoratore non capisce quali comportamenti deve adottare e quali invece deve evitare. Per questo l’azienda dovrebbe prevedere istruzioni operative semplici, soprattutto per chi lavora molte ore al videoterminale, usa strumenti aziendali o tratta dati sensibili.
La formazione può riguardare aspetti pratici come gestione delle pause, postura, utilizzo dei dispositivi, protezione delle credenziali, sicurezza dei collegamenti, corretta conservazione dei documenti e modalità di segnalazione di incidenti o quasi incidenti. Il lavoratore agile, infatti, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, come previsto dalla disciplina sul lavoro agile.
Per l’azienda, formare significa ridurre il rischio di comportamenti imprudenti e rafforzare la propria posizione in caso di contestazioni.
Cosa deve fare l’azienda quando riceve la segnalazione di infortunio

Quando un dipendente comunica di essersi fatto male durante una giornata di smart working, l’azienda deve gestire l’episodio con la stessa attenzione di un infortunio avvenuto in sede. La differenza è che, lavorando fuori dai locali aziendali, diventa ancora più importante ricostruire bene il contesto: luogo, orario, attività svolta, strumenti utilizzati e collegamento con la prestazione lavorativa. La tutela INAIL per il lavoro agile riguarda infatti gli eventi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, quindi la ricostruzione dell’evento è un passaggio decisivo.
L’errore da evitare è trattare la segnalazione come un fatto “privato” solo perché avvenuto a casa. Allo stesso tempo, non bisogna nemmeno dare per scontato che ogni incidente domestico sia automaticamente un infortunio sul lavoro. La gestione corretta sta nel raccogliere informazioni, verificare il nesso con l’attività lavorativa e procedere con gli adempimenti previsti nei casi in cui l’evento risulti denunciabile.
Raccolta delle informazioni e ricostruzione dell’evento
Il primo passaggio è raccogliere una descrizione precisa dell’accaduto. L’azienda dovrebbe chiedere al lavoratore quando è avvenuto l’infortunio, dove si trovava, quale attività stava svolgendo, se stava usando strumenti aziendali e se l’evento è avvenuto durante l’orario di lavoro o in una fascia collegata alla prestazione.
È utile raccogliere anche eventuali documenti: certificato medico, comunicazioni inviate al responsabile, screenshot di call o attività in corso, indicazione di eventuali testimoni e ogni elemento utile a comprendere il contesto. Questo non serve a “mettere in dubbio” il lavoratore, ma a gestire correttamente la pratica.
Una ricostruzione incompleta può creare problemi sia all’azienda sia al dipendente. Se l’evento viene descritto in modo generico, sarà più difficile dimostrare il collegamento con il lavoro o, al contrario, chiarire che si trattava di un’attività personale.
Denuncia di infortunio all’INAIL
Quando ricorrono i presupposti, l’azienda deve procedere con la denuncia di infortunio secondo le regole ordinarie. Lo smart working non crea una procedura separata o “minore”: se l’evento è riconducibile alla prestazione lavorativa e rientra nei casi previsti, deve essere gestito come un normale infortunio sul lavoro.
La circolare INAIL n. 48/2017 fornisce istruzioni operative sul lavoro agile, richiamando la tutela assicurativa per gli infortuni connessi alla prestazione resa all’esterno dell’azienda. Proprio per questo, la denuncia deve essere coerente con la ricostruzione dell’evento e con la documentazione disponibile.
Sul piano pratico, l’azienda dovrebbe coinvolgere subito l’ufficio HR, il consulente del lavoro e, se necessario, le figure interne che si occupano di sicurezza. Una gestione tempestiva riduce il rischio di errori, ritardi o dichiarazioni incoerenti.
Errori da evitare nella gestione della pratica
Gli errori più frequenti nascono dalla fretta o dalla sottovalutazione dell’evento. Alcune aziende archiviano l’episodio come “incidente domestico” senza verifiche; altre, al contrario, procedono senza raccogliere elementi sufficienti. In entrambi i casi, la gestione diventa fragile.
Gli errori da evitare sono soprattutto:
- non raccogliere una descrizione dettagliata dell’accaduto;
- non verificare orario, attività e luogo dell’infortunio;
- ignorare eventuali strumenti aziendali coinvolti;
- non controllare accordo di smart working e informativa sicurezza;
- inviare comunicazioni incomplete o incoerenti;
- non coinvolgere consulente del lavoro, HR o RSPP quando necessario.
Una procedura interna chiara permette invece di trattare ogni segnalazione nello stesso modo, riducendo improvvisazioni e contestazioni.
Casi pratici di infortunio durante lo smart working
Gli infortuni in smart working non sono tutti uguali. Alcuni casi possono avere un collegamento evidente con la prestazione lavorativa, altri sono più incerti, altri ancora restano chiaramente nella sfera privata del dipendente. Per questo motivo è utile ragionare su esempi concreti, perché aiutano l’azienda a capire come impostare accordi, policy e procedure interne.
Il criterio da usare resta sempre lo stesso: l’evento è avvenuto durante un’attività funzionale al lavoro o durante un’attività personale? Il luogo, da solo, non basta. Anche un incidente avvenuto in casa può essere collegato al lavoro; allo stesso modo, un incidente avvenuto durante l’orario di smart working può restare estraneo alla prestazione.
Caduta dalla sedia o inciampo vicino alla postazione
Una caduta dalla sedia o un inciampo vicino alla postazione può essere rilevante se avviene mentre il dipendente sta lavorando o compiendo un’azione funzionale alla prestazione. Ad esempio, alzarsi per prendere un documento necessario a una call, collegare un dispositivo aziendale o raggiungere la postazione durante l’orario di lavoro può presentare un legame con l’attività svolta.
Diverso è il caso in cui la caduta avvenga durante un’attività personale, senza collegamento con le mansioni. Anche qui, la ricostruzione concreta è decisiva: non conta solo il luogo dell’incidente, ma il comportamento del lavoratore al momento dell’evento.
Per l’azienda, questo conferma l’importanza di regole chiare su postazione, strumenti, pause e modalità operative.
Malore durante l’orario di lavoro
Il malore durante lo smart working richiede una valutazione ancora più prudente. Non sempre un malore avvenuto durante l’orario di lavoro è automaticamente collegato alla prestazione. Bisogna capire se esistono elementi che lo riconducono all’attività lavorativa, allo stress, alle condizioni operative o a fattori personali indipendenti.
La questione può diventare delicata quando il dipendente era impegnato in attività intense, riunioni, scadenze o situazioni lavorative particolarmente pressanti. Tuttavia, il semplice fatto che il malore avvenga davanti al computer non basta da solo a definire la responsabilità aziendale.
In questi casi è fondamentale raccogliere il certificato medico, la descrizione dell’evento e ogni elemento utile, evitando conclusioni affrettate.
Infortunio durante una pausa o attività domestica
Se il dipendente si fa male durante un’attività domestica, il collegamento con il lavoro può venire meno. Preparare il pranzo, stendere il bucato, pulire casa, occuparsi dei figli o svolgere attività personali durante una pausa sono situazioni che, in linea generale, possono essere considerate estranee alla prestazione lavorativa.
Questo non significa che ogni pausa interrompa automaticamente ogni tutela, ma che bisogna distinguere tra pause fisiologiche collegate alla giornata lavorativa e attività private autonome. Anche in ufficio esistono pause, ma in casa il confine tra lavoro e vita personale può essere più sfumato.
Per questo motivo, una policy smart working dovrebbe chiarire fasce operative, pause, obblighi di reperibilità e comportamenti non compatibili con la prestazione.
Incidente mentre il dipendente lavora da un luogo diverso da casa
Lo smart working non coincide sempre con il lavoro da casa. Il dipendente può lavorare da un coworking, da una seconda abitazione o da un altro luogo, ma è importante che la scelta sia compatibile con l’accordo individuale e con le regole aziendali. Il Ministero del Lavoro richiama la tutela anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e per il tragitto tra abitazione e luogo prescelto per lavorare, secondo quanto previsto dalle istruzioni INAIL.
Il problema nasce quando il luogo è completamente libero, non comunicato o non idoneo. In questi casi diventa più difficile ricostruire il collegamento con la prestazione e valutare la ragionevolezza della scelta.
Per ridurre il rischio, l’accordo dovrebbe indicare se il lavoratore può operare solo da casa, anche da altri luoghi, con quali condizioni e con quali obblighi di comunicazione.
Come prevenire contestazioni con policy, accordo e informativa sicurezza

Il modo migliore per gestire un infortunio in smart working è prevenirne le contestazioni prima che accada. Questo non significa eliminare ogni rischio, ma costruire un sistema documentale e organizzativo chiaro: accordo individuale, informativa sicurezza, policy interna, istruzioni operative e procedura per la segnalazione degli eventi.
La Legge 81/2017 prevede la consegna almeno annuale dell’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile; il Protocollo nazionale sul lavoro agile richiama inoltre l’importanza di organizzare la prestazione con fasce orarie e diritto alla disconnessione.
Per l’azienda, questi documenti non sono solo burocrazia. Servono a dimostrare che il lavoro agile è stato regolato, che il dipendente è stato informato e che esiste una procedura per gestire eventuali incidenti.
Policy smart working: cosa deve prevedere
Una buona policy smart working deve tradurre le regole generali in istruzioni pratiche. Deve spiegare dove è possibile lavorare, quali strumenti utilizzare, come proteggere i dati aziendali, come gestire pause e reperibilità, quali comportamenti evitare e cosa fare in caso di infortunio o problema tecnico.
Dovrebbe includere almeno:
- luoghi ammessi per la prestazione;
- uso degli strumenti aziendali;
- regole su postazione, pause e videoterminali;
- diritto alla disconnessione;
- sicurezza informatica e protezione dei dati;
- procedura di segnalazione infortunio;
- obblighi di collaborazione del lavoratore.
Una policy chiara riduce le zone grigie. Non serve a controllare la casa del dipendente, ma a definire un perimetro di lavoro sicuro, ragionevole e documentabile.
Informativa sicurezza: perché non deve essere generica
L’informativa sicurezza è uno dei documenti più importanti, ma spesso viene trattata come un allegato standard. Questo è un errore. Se l’informativa è troppo generica, non aiuta davvero il lavoratore e non rafforza abbastanza la posizione dell’azienda in caso di contestazione.
Deve essere coerente con il tipo di attività svolta: lavoro al videoterminale, uso di strumenti aziendali, rischi elettrici, postura, illuminazione, pause, gestione di documenti e dati, lavoro da ambienti diversi dalla sede aziendale. L’art. 22 della Legge 81/2017 richiede proprio un’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.
Più l’informativa è aderente alla realtà aziendale, più diventa utile sia per prevenire infortuni sia per dimostrare l’attenzione dell’impresa.
Coordinamento tra HR, RSPP e consulente del lavoro
Lo smart working non è solo una scelta organizzativa. Coinvolge lavoro, sicurezza, privacy, strumenti tecnologici, controllo della prestazione e gestione documentale. Per questo motivo non dovrebbe essere gestito da un solo ufficio in modo isolato.
HR e consulente del lavoro possono occuparsi di accordi, orari, adempimenti e rapporti contrattuali. Il RSPP può contribuire alla parte di sicurezza, rischi specifici, informativa e istruzioni operative. Le figure privacy o IT possono intervenire su dati, dispositivi, accessi e cybersecurity.
Il coordinamento evita documenti incoerenti tra loro. Una policy ben scritta, ma scollegata dall’informativa sicurezza o dall’accordo individuale, rischia di creare confusione. L’obiettivo è costruire un sistema unico, semplice e applicabile.
FAQ - Domande frequenti sull’infortunio in smart working
Chi paga l’infortunio in smart working?
Se l’infortunio viene riconosciuto come collegato alla prestazione lavorativa, interviene la tutela INAIL secondo le regole previste per gli infortuni sul lavoro. I lavoratori in smart working hanno diritto alla tutela per infortuni e malattie professionali anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali.
L’azienda può però avere responsabilità ulteriori se emergono omissioni nella gestione della sicurezza, strumenti non idonei, mancata informativa, assenza di regole o carenze organizzative. Quindi bisogna distinguere tra copertura assicurativa INAIL e responsabilità datoriale per eventuali danni ulteriori.
Se mi faccio male a casa mentre lavoro è sempre infortunio sul lavoro?
No. Il fatto che il dipendente sia a casa durante una giornata di smart working non basta da solo. Serve un collegamento concreto tra l’incidente e la prestazione lavorativa. Bisogna capire cosa stava facendo il lavoratore, se era in orario di lavoro, se stava usando strumenti aziendali e se l’attività era funzionale alle mansioni.
Se l’incidente avviene durante attività personali o domestiche, la tutela può non operare. Se invece avviene durante un’attività collegata al lavoro, l’evento può essere valutato come infortunio lavorativo.
L’azienda può controllare la casa del dipendente in smart working?
L’azienda non ha un potere generale di ispezione dell’abitazione del dipendente. Il lavoro agile si svolge fuori dai locali aziendali e richiede un equilibrio tra esigenze organizzative, sicurezza e tutela della vita privata.
Il datore può però stabilire regole chiare: luoghi idonei, strumenti utilizzabili, fasce di reperibilità, obblighi di comunicazione, informativa sui rischi e procedure da seguire in caso di infortunio. In questo modo non controlla la casa, ma disciplina correttamente la prestazione lavorativa.
Cosa deve fare il dipendente dopo un infortunio in smart working?
Il dipendente deve avvisare subito l’azienda, fornire il certificato medico e descrivere con precisione l’accaduto. Dovrebbe indicare giorno, ora, luogo, attività svolta, strumenti utilizzati ed eventuali elementi utili a ricostruire il collegamento con il lavoro.
La collaborazione del lavoratore è fondamentale perché l’azienda possa gestire correttamente la pratica, valutare l’eventuale denuncia INAIL e raccogliere la documentazione necessaria.
Lo smart working elimina gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro?
No. Lo smart working modifica il modo in cui gli obblighi vengono gestiti, ma non li elimina. Il datore di lavoro deve garantire salute e sicurezza del lavoratore agile e consegnare l’informativa scritta sui rischi generali e specifici con cadenza almeno annuale.
Proprio perché il dipendente lavora fuori sede, l’azienda deve curare con attenzione documenti, policy, accordi individuali, formazione e strumenti forniti. La distanza fisica non cancella la responsabilità organizzativa del datore.
Proteggi la tua azienda con una policy smart working solida
L’infortunio in smart working è un tema delicato perché si colloca al confine tra lavoro e vita privata. Per questo motivo, l’azienda non può limitarsi ad autorizzare il lavoro da casa in modo informale: deve definire regole chiare, consegnare l’informativa sicurezza, predisporre accordi individuali coerenti e stabilire una procedura per la gestione degli incidenti.
Una documentazione generica o incompleta può rendere più difficile dimostrare che l’impresa ha gestito correttamente il rischio. Al contrario, una policy ben costruita aiuta a prevenire comportamenti imprudenti, chiarire il perimetro della prestazione e ridurre il rischio di contestazioni.
Il Centro Studi Et De Milan supporta le aziende nella redazione di accordi di smart working, informative sicurezza, policy interne e procedure di gestione degli infortuni. L’obiettivo è proteggere l’impresa e i lavoratori, trasformando lo smart working in uno strumento flessibile ma governato.
Lavorare da remoto può essere un vantaggio per tutti. Ma perché resti tale, deve essere regolato con metodo prima che si presenti il problema.