- Cosa prevede la normativa sulla trasparenza salariale
- Aziende sotto 100 dipendenti: quali obblighi considerare
- Aziende con almeno 100 dipendenti: reporting e scadenze
- Trasparenza negli annunci di lavoro e nei colloqui
- Diritto dei lavoratori alle informazioni retributive
- Gender pay gap: quali dati servono
- Differenze retributive del 5%: cosa verificare
- Checklist di adeguamento per HR e amministrazione
- Il ruolo del consulente del lavoro e dell'ufficio paghe
- Centro Studi et de Milan: consulenza del lavoro e dati retributivi
- Domande frequenti
29 Ottobre 2026
La trasparenza retributiva introduce regole su informazioni salariali, criteri di determinazione degli stipendi e tutela della parità di retribuzione tra donne e uomini. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 ha recepito la Direttiva UE 2023/970 ed è entrato in vigore il 7 giugno 2026.
Per HR Manager, CFO e imprenditori, l'adeguamento non si esaurisce in un adempimento formale: richiede dati retributivi attendibili, criteri documentabili e procedure per gestire le richieste dei lavoratori. Le aziende con meno di 100 dipendenti non sono escluse dagli obblighi generali; le soglie dimensionali rilevano soprattutto per il reporting periodico.
Cosa prevede la normativa sulla trasparenza salariale
La Direttiva UE 2023/970 rafforza la parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il D.Lgs. 96/2026 disciplina il recepimento italiano.
Le principali aree interessate comprendono:
- Selezione del personale: informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia prevista.
- Criteri salariali: elementi oggettivi e neutrali rispetto al genere.
- Diritto di informazione: accesso alle informazioni nei limiti e con le modalità previste.
- Analisi del divario retributivo: dati comparabili per categorie di lavoratori.
- Reporting periodico: obblighi aggiuntivi per determinate dimensioni aziendali.
Le misure si applicano in momenti differenti del rapporto di lavoro e devono essere coordinate con la tutela dei dati personali.
Aziende sotto 100 dipendenti: quali obblighi considerare
Le imprese con meno di 100 dipendenti non sono generalmente assoggettate al reporting periodico previsto per le fasce superiori. Devono tuttavia prestare attenzione alle regole generali sulla trasparenza nelle assunzioni, alla definizione dei criteri retributivi e alle richieste di informazione.
Per un'impresa con 20, 40 o 80 lavoratori, un primo passo pratico è ricostruire inquadramenti, mansioni, fasce retributive e componenti variabili. Differenze salariali devono poter essere analizzate attraverso criteri pertinenti, oggettivi e documentabili.
Le specifiche semplificazioni previste per alcune realtà sotto i 50 dipendenti non equivalgono a un'esenzione generale dal principio di parità retributiva.
Aziende con almeno 100 dipendenti: reporting e scadenze
Il calendario previsto dalla disciplina distingue le seguenti fasce:
- 100-149 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.
- 150-249 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni.
- 250 dipendenti o più: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, poi ogni anno.
La soglia dei 100 dipendenti riguarda questo specifico obbligo di comunicazione, non la totalità delle regole sulla trasparenza. Il criterio di computo e le modalità attuative devono essere verificati sulla disciplina nazionale applicabile.
Trasparenza negli annunci di lavoro e nei colloqui
Le informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia prevista devono essere fornite al candidato nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa. Le procedure di selezione devono inoltre utilizzare criteri neutrali rispetto al genere e rispettare i limiti alle richieste sulla storia retributiva.
L'ufficio HR dovrebbe definire fasce coerenti con ruolo, inquadramento e responsabilità, aggiornare gli annunci e documentare i criteri usati per formulare le offerte. Una fascia troppo ampia o non giustificata può rendere difficile spiegare il trattamento economico proposto.
Diritto dei lavoratori alle informazioni retributive
La normativa rafforza il diritto dei lavoratori a conoscere informazioni relative alla propria retribuzione e ai livelli retributivi medi per categorie comparabili, secondo le modalità previste. Non significa accesso indiscriminato ai cedolini nominativi dei colleghi.
Per rispondere correttamente è necessario definire categorie di lavoratori comparabili, verificare le componenti della retribuzione e tutelare la riservatezza. HR e payroll devono concordare quali dati possono essere estratti e come presentare le informazioni richieste.
Gender pay gap: quali dati servono
L'analisi del divario retributivo di genere considera elementi quali differenze medie e mediane, componenti variabili e distribuzione dei lavoratori nelle fasce retributive. I dati devono essere interpretati alla luce delle categorie professionali e dei criteri di comparazione.
Il payroll fornisce gli importi, mentre l'HR contribuisce a classificare ruoli, mansioni e inquadramenti. La direzione aziendale è coinvolta nella valutazione delle politiche retributive e nelle decisioni correttive.
Differenze retributive del 5%: cosa verificare
La disciplina prevede, al ricorrere di condizioni specifiche, una valutazione congiunta delle retribuzioni quando emerge un divario almeno pari al 5% non giustificato da criteri oggettivi e neutrali e non corretto nei termini previsti.
La percentuale non è una franchigia che renda automaticamente legittima qualsiasi differenza inferiore. Ogni possibile discriminazione deve essere valutata nel proprio contesto, anche al di sotto di tale soglia.
Checklist di adeguamento per HR e amministrazione
- Verificare la dimensione aziendale e gli obblighi applicabili.
- Mappare mansioni e inquadramenti, individuando categorie comparabili.
- Rivedere fasce e criteri salariali, comprese le componenti variabili.
- Aggiornare gli annunci di lavoro e le procedure di selezione.
- Definire la gestione delle richieste dei lavoratori.
- Controllare qualità e disponibilità dei dati payroll.
- Programmare il reporting quando previsto.
- Documentare verifiche e decisioni per consentire controlli successivi.
Per le aziende sotto i 100 dipendenti, il lavoro iniziale può concentrarsi su criteri e processi. Per quelle soggette a reporting, occorre predisporre anche un flusso periodico di raccolta e validazione dei dati.
Il ruolo del consulente del lavoro e dell'ufficio paghe
Il consulente del lavoro può supportare l'interpretazione delle disposizioni applicabili; il servizio paghe contribuisce alla qualità dei dati retributivi. L'HR mantiene un ruolo essenziale nella classificazione delle posizioni e nella gestione delle procedure di selezione.
È importante distinguere l'elaborazione ordinaria dei cedolini da eventuali attività aggiuntive di analisi e reporting, che devono essere espressamente concordate con il fornitore.
Centro Studi et de Milan: consulenza del lavoro e dati retributivi
Il Centro Studi et de Milan mette a disposizione delle imprese competenze di consulenza del lavoro e amministrazione del personale, affiancate da professionalità fiscali e legali. Questo approccio può facilitare il coordinamento tra aspetti contrattuali e informazioni retributive.
Per le aziende che vogliono affidare all'esterno la gestione tecnica dei cedolini, il servizio di outsourcing buste paga Milano può rappresentare una base organizzativa per i flussi payroll. Eventuali attività specifiche di supporto alla trasparenza retributiva devono essere definite nell'incarico.
Domande frequenti
La trasparenza retributiva riguarda le aziende sotto 100 dipendenti?
Sì. Gli obblighi generali riguardano anche le realtà più piccole; le soglie incidono soprattutto sul reporting.
È obbligatorio pubblicare lo stipendio di ogni dipendente?
No. Le regole informative non impongono la pubblicazione indiscriminata di retribuzioni individuali nominative.
Quando scatta il reporting per 100-149 dipendenti?
La prima comunicazione è prevista entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.
Cosa cambia per gli annunci di lavoro?
Occorre fornire le informazioni salariali previste e rispettare i criteri di neutralità nelle selezioni.