- Perché sempre più aziende si pongono questa domanda
- Attenzione: due situazioni diverse che vengono spesso confuse
- Collaboratori con P.IVA assimilati a lavoro dipendente: co.co.co e co.co.pro
- Il vero libero professionista con P.IVA: perché qui le cose cambiano
- Come strutturare correttamente l'erogazione (per l'azienda)
- Il lato del professionista: acquistare buoni pasto per sé
- Regime ordinario vs regime forfettario: la differenza decisiva
- Perché darli comunque conviene: i vantaggi reali per l'azienda
- Errori da evitare
- Conclusione
- Domande frequenti
02 Settembre 2026
"Possiamo dare i buoni pasto anche ai nostri collaboratori con Partita IVA?" È una domanda che arriva sempre più spesso da aziende che lavorano con consulenti esterni, collaboratori continuativi o freelance stabilmente inseriti nell'organizzazione, e che vorrebbero estendere loro lo stesso trattamento riservato ai dipendenti.
La risposta, però, non è un semplice sì o no: dipende dalla natura del rapporto di collaborazione, e questo è esattamente il punto su cui la maggior parte dei contenuti disponibili online genera confusione, spesso mescolando due situazioni fiscalmente molto diverse. In questa guida vedremo quando un'azienda può davvero dare buoni pasto a un collaboratore con Partita IVA, come funziona per il libero professionista "puro", e come strutturare correttamente questo benefit senza incorrere in contestazioni.
Perché sempre più aziende si pongono questa domanda
Il ricorso a collaboratori esterni con Partita IVA — consulenti, freelance, professionisti che lavorano stabilmente per un'azienda pur senza un contratto di lavoro subordinato — è ormai una prassi diffusa in moltissimi settori. Quando questi collaboratori lavorano fianco a fianco con i dipendenti, magari con le stesse presenze in ufficio e gli stessi orari, è naturale che le aziende si chiedano se sia possibile estendere loro anche i benefit più comuni, a partire proprio dai buoni pasto — uno strumento che il nostro studio ha già analizzato nel dettaglio nella guida Fringe Benefit 2026, dedicata però principalmente al rapporto di lavoro dipendente.
Attenzione: due situazioni diverse che vengono spesso confuse
Prima di entrare nel dettaglio, è essenziale chiarire una distinzione che quasi nessun contenuto disponibile online affronta con la dovuta precisione, e che è la chiave per capire davvero come funziona questo tema:
- il collaboratore con Partita IVA il cui reddito è fiscalmente assimilato a quello di lavoro dipendente (tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co.), a cui l'azienda può effettivamente erogare buoni pasto con lo stesso trattamento agevolato previsto per i dipendenti;
- il vero libero professionista con Partita IVA, il cui reddito rientra nel lavoro autonomo "puro" (art. 53 del TUIR), per il quale le regole cambiano radicalmente — e per il quale, come vedremo, il beneficio fiscale non riguarda il "ricevere" buoni pasto da un committente, ma casomai l'acquistarli in proprio come costo della propria attività.
Confondere queste due situazioni è l'errore più frequente, ed è anche il motivo per cui molte aziende si trovano poi a dover chiarire con l'Agenzia delle Entrate un trattamento fiscale applicato in modo scorretto.
Collaboratori con P.IVA assimilati a lavoro dipendente: co.co.co e co.co.pro
Chi ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) percepisce un reddito che l'art. 50 del TUIR assimila a quello di lavoro dipendente, pur trattandosi formalmente di un lavoratore autonomo, spesso titolare anche di Partita IVA. Proprio questa assimilazione è la porta d'accesso che consente di applicare, anche a questi collaboratori, le stesse regole previste per i dipendenti in materia di buoni pasto.
Il Decreto MISE 122/2017: l'estensione che ha aperto la strada
Con il Decreto n. 122/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, la possibilità di acquistare e utilizzare i buoni pasto è stata espressamente estesa anche ai soggetti che hanno instaurato con l'azienda un rapporto di collaborazione "in senso ampio", anche non subordinato — quindi non più soltanto ai dipendenti in senso stretto. Le sue previsioni sono oggi confluite, con identica formulazione, nell'Allegato II.17 al D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostituito il decreto dal 1° luglio 2023. È il riferimento normativo che, insieme agli artt. 51 e 52 del TUIR e al D.Lgs. 314/1997, ha reso possibile in pratica ciò che oggi molte aziende danno per scontato: dare buoni pasto anche a chi non è formalmente un dipendente.
Le soglie di esenzione: stesse regole dei dipendenti
Per i collaboratori il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, si applicano le medesime soglie di esenzione previste dall'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR già viste per i dipendenti: i buoni pasto non concorrono a formare reddito imponibile fino a 10 euro al giorno se elettronici, 4 euro se cartacei. Entro questi limiti, il beneficio è completamente esentasse sia dal punto di vista fiscale sia contributivo, esattamente come per un dipendente ordinario.
Il vero libero professionista con P.IVA: perché qui le cose cambiano
Diverso — e più delicato — è il caso del libero professionista in senso stretto, che lavora sulla base di un contratto d'opera intellettuale (art. 2222 c.c.) e il cui reddito rientra a pieno titolo nel lavoro autonomo professionale, disciplinato dall'art. 53 del TUIR. Per questa categoria, l'esenzione fiscale prevista dall'art. 51 del TUIR non si applica, semplicemente perché quella norma riguarda il reddito di lavoro dipendente e assimilato, non il reddito di lavoro autonomo.
Questo significa, in concreto, che se un'azienda "regala" buoni pasto a un vero libero professionista che le fattura regolarmente le proprie prestazioni, quel valore non gode automaticamente della stessa detassazione prevista per un collaboratore assimilato: nella sostanza, si tratterebbe di una forma di compenso in natura che, per essere gestito correttamente, andrebbe fatto rientrare nella fatturazione ordinaria del professionista, con la relativa tassazione secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo. È un punto su cui la maggior parte dei contenuti dedicati ai buoni pasto per Partita IVA sorvola, concentrandosi quasi esclusivamente sull'altro scenario — quello in cui è il professionista stesso ad acquistare i buoni pasto per sé, che vedremo tra poco.
Come strutturare correttamente l'erogazione (per l'azienda)
Per un'azienda che vuole dare buoni pasto ai propri collaboratori esterni, il primo passo è quindi capire con chiarezza con quale tipologia di rapporto si ha effettivamente a che fare:
- se si tratta di un co.co.co. o di una collaborazione assimilata, è possibile procedere con l'erogazione di buoni pasto seguendo le stesse regole previste per i dipendenti, comunicando la scelta al provider di buoni pasto e verificando che il rapporto sia correttamente qualificato anche ai fini contrattuali;
- se si tratta di un vero libero professionista, il valore del beneficio andrebbe più correttamente concordato come parte del compenso pattuito, gestito attraverso la normale fatturazione, evitando di trattarlo come un "regalo" esentasse che, in caso di controllo, rischierebbe di essere riqualificato.
Un consiglio pratico: verificare sempre, prima di attivare un servizio di buoni pasto per collaboratori esterni, la reale natura del contratto in essere — perché la qualificazione formale del rapporto (co.co.co. piuttosto che prestazione d'opera intellettuale) determina in modo diretto quale regime fiscale si può applicare.
Il lato del professionista: acquistare buoni pasto per sé
C'è poi una terza situazione, distinta dalle prime due, su cui si concentra la maggior parte dei contenuti disponibili online: il libero professionista o la ditta individuale che acquista buoni pasto per sé stesso (o per i propri eventuali dipendenti), non come beneficio ricevuto da un committente, ma come costo della propria attività professionale.
Regime ordinario vs regime forfettario: la differenza decisiva
Anche qui, il trattamento fiscale non è uniforme, e dipende in modo decisivo dal regime fiscale adottato dal professionista:
- chi opera in regime ordinario può dedurre il costo dei buoni pasto acquistati per sé, secondo quanto previsto dall'art. 54-septies del TUIR (già art. 54, comma 5, prima del riordino operato dal D.Lgs. 192/2024), nella misura del 75%, entro il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta — la stessa regola generale prevista per le spese di vitto sostenute nell'esercizio della professione, di cui i buoni pasto non rappresentano un'eccezione più favorevole, ma semplicemente un'applicazione pratica;
- chi opera in regime forfettario, invece, non può dedurre né detrarre nulla: il reddito imponibile viene infatti determinato applicando un coefficiente di redditività fisso ai ricavi, senza tenere conto delle singole voci di spesa sostenute — motivo per cui, per questi soggetti, l'acquisto di buoni pasto resta possibile solo come comodità pratica di gestione delle spese quotidiane, ma senza alcun reale vantaggio fiscale.
Perché darli comunque conviene: i vantaggi reali per l'azienda
Al netto delle differenze fiscali, per un'azienda che si affida stabilmente a collaboratori esterni assimilabili (co.co.co.), estendere loro i buoni pasto resta una scelta che porta benefici concreti: uniforma il trattamento tra dipendenti e collaboratori che lavorano fianco a fianco, riduce la percezione di disparità all'interno del team, e rappresenta — come abbiamo visto anche parlando più in generale di ottimizzazione fiscale per imprese e professionisti — uno strumento di costo contenuto rispetto al beneficio percepito da chi lo riceve.
Errori da evitare
I due errori più frequenti, in questo ambito, sono speculari:
- estendere l'esenzione fiscale prevista per i dipendenti anche a veri liberi professionisti, senza considerare che il loro reddito non rientra nel perimetro dell'art. 51 del TUIR, con il rischio che l'importo venga riqualificato come compenso non correttamente fatturato in caso di controllo;
- non valutare la reale natura del rapporto prima di attivare un servizio di buoni pasto per collaboratori esterni, dando per scontato che "avere una Partita IVA" sia di per sé sufficiente a determinare un unico trattamento fiscale, quando in realtà — come abbiamo visto — la variabile decisiva è la qualificazione del reddito percepito.
Conclusione
Dare buoni pasto a un collaboratore con Partita IVA è possibile, ma non è una scelta che si può applicare in modo uniforme a chiunque abbia semplicemente una partita IVA attiva: la distinzione tra collaboratore assimilato a lavoro dipendente e libero professionista in senso stretto cambia in modo sostanziale il regime fiscale applicabile, sia per l'azienda che eroga il beneficio sia per chi lo riceve. Prima di attivare questo tipo di welfare per i propri collaboratori esterni, vale sempre la pena verificare con il proprio commercialista la reale qualificazione del rapporto di collaborazione: è un controllo che richiede pochi minuti, ma che evita contestazioni ben più costose in un secondo momento.
Domande frequenti
Si possono dare buoni pasto a un collaboratore con Partita IVA?
Sì, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Per un vero libero professionista con reddito di lavoro autonomo, il trattamento fiscale agevolato non si applica allo stesso modo.
Qual è la differenza tra co.co.co. e libero professionista ai fini dei buoni pasto?
Il co.co.co. ha un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e può ricevere buoni pasto con le stesse soglie di esenzione dei dipendenti. Il libero professionista ha reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), non coperto dall'esenzione prevista dall'art. 51 TUIR.
Un libero professionista può dedurre i buoni pasto acquistati per sé?
Sì, ma solo se opera in regime ordinario: la deduzione è ammessa al 75%, entro il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Chi è in regime forfettario non può dedurre né detrarre alcun costo.
Qual è il limite di esenzione dei buoni pasto per i collaboratori assimilati?
Le stesse soglie previste per i dipendenti: 10 euro al giorno per i buoni pasto elettronici, 4 euro per quelli cartacei, secondo l'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR.
Cosa rischia un'azienda che dà buoni pasto esentasse a un vero libero professionista?
Il rischio è che, in sede di controllo, l'importo venga riqualificato come compenso non correttamente fatturato dal professionista, con conseguenze sia per l'azienda sia per il professionista stesso.