- Cos'è la Società tra Professionisti e perché se ne parla sempre di più
- Il quadro normativo: dalla Legge 183/2011 alla riforma 2026
- La novità del 2026: il requisito dei 2/3 non è più cumulativo
- Quali forme societarie può assumere una STP
- Chi può essere socio di una STP
- STP o Studio Associato: le differenze che contano davvero
- STP multidisciplinare: unire competenze diverse sotto lo stesso tetto
- Come si costituisce una STP: la procedura passo passo
- Doppia iscrizione: Registro Imprese e Albo professionale
- Vantaggi concreti di costituire una STP
- Conclusione
- Domande frequenti
10 Settembre 2026
Per decenni, chi voleva esercitare una professione regolamentata insieme ad altri colleghi aveva sostanzialmente una sola strada praticabile: lo studio associato. Un modello semplice, ma con un limite strutturale importante — nessuna vera soggettività societaria, responsabilità illimitata per ciascun professionista, incarichi affidati sempre alla persona fisica e non alla struttura. Dal 2013 esiste un'alternativa più moderna: la Società tra Professionisti (STP), che consente di esercitare la professione con una vera e propria veste societaria, capitale sociale, responsabilità limitata (a seconda della forma scelta) e una governance strutturata.
Dal 3 gennaio 2026, inoltre, le regole che disciplinano chi può controllare una STP sono cambiate in modo significativo, rendendo questo strumento ancora più accessibile per molti studi professionali che prima trovavano il vincolo di governance troppo rigido. In questa guida vedremo cos'è davvero una STP, come funziona rispetto al più tradizionale studio associato, quali sono le novità 2026 e come si costituisce concretamente.
Cos'è la Società tra Professionisti e perché se ne parla sempre di più
La Società tra Professionisti è una società costituita per l'esercizio in forma collettiva di una o più attività professionali regolamentate, per le quali è prevista l'iscrizione a un albo o a un collegio professionale — commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro e molte altre professioni ordinistiche. A differenza dello studio associato, la STP possiede una vera soggettività giuridica autonoma: è la società, e non il singolo professionista, a essere titolare del rapporto con il cliente e a rispondere, nei limiti previsti dalla forma societaria scelta, delle obbligazioni assunte.
L'interesse crescente verso questo strumento nasce da un cambiamento più ampio nel modo di esercitare le professioni: studi che negli anni sono cresciuti, si sono strutturati con più soci e collaboratori, e che oggi cercano una forma organizzativa capace di reggere questa crescita meglio di un semplice studio associato — penso alla necessità di attrarre capitali, di pianificare un passaggio generazionale ordinato, o semplicemente di separare il patrimonio personale dei soci da quello dell'attività professionale.
Il quadro normativo: dalla Legge 183/2011 alla riforma 2026
Le STP sono state introdotte nell'ordinamento italiano dall'art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (la cosiddetta Legge di Stabilità 2012), e disciplinate nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, in vigore dall'aprile dello stesso anno. Questo impianto normativo ha permesso, per la prima volta in Italia, di esercitare le professioni protette attraverso i modelli societari previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile — quindi sia società di persone, sia società di capitali, sia società cooperative.
La novità del 2026: il requisito dei 2/3 non è più cumulativo
Il punto più delicato della disciplina STP, fin dalla sua introduzione, ha riguardato il cosiddetto requisito dei due terzi: la legge richiede che i soci professionisti mantengano sempre la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni della società, a garanzia del fatto che il controllo resti saldamente nelle mani di chi esercita effettivamente la professione, e non di soci meramente finanziari.
Fino al 2 gennaio 2026, l'interpretazione prevalente (e più rigida) richiedeva che questo requisito fosse rispettato cumulativamente su due fronti: i soci professionisti dovevano rappresentare almeno i due terzi per numero di soci e, allo stesso tempo, detenere almeno i due terzi del capitale sociale. Questa doppia condizione ha generato per anni incertezze interpretative e un contenzioso non trascurabile con gli Ordini professionali in fase di iscrizione all'Albo.
Con la Legge 190/2025, che ha modificato l'art. 10, comma 4, lettera b), della L. 183/2011, dal 3 gennaio 2026 questo vincolo è stato reso alternativo e non più cumulativo: è sufficiente che i soci professionisti detengano i due terzi dei voti per numero di soci oppure i due terzi per quota di capitale, senza dover soddisfare entrambe le condizioni contemporaneamente. Si tratta di una semplificazione importante, che apre più margini di manovra a chi vuole coinvolgere soci di capitale senza perdere il controllo gestionale della società.
Quali forme societarie può assumere una STP
Una delle caratteristiche più flessibili della STP è la libertà nella scelta della forma societaria. È possibile costituirla come:
- società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice);
- società di capitali (SRL, SRLS, SpA, società in accomandita per azioni) — la forma oggi più diffusa, in particolare la STP SRL, per via della responsabilità limitata che offre ai soci;
- società cooperativa, in questo caso con un numero minimo di soci non inferiore a tre.
La scelta della forma societaria incide direttamente su responsabilità patrimoniale, regime fiscale e complessità gestionale — gli stessi criteri che guidano, del resto, la scelta tra SRL e altre forme societarie nel mondo imprenditoriale "ordinario", come abbiamo visto anche nella nostra guida su SNC o SRL: quale scegliere.
Chi può essere socio di una STP
Soci professionisti, soci di capitale e cittadini UE
La compagine sociale di una STP può includere diverse categorie di soggetti: i professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi, che costituiscono il nucleo centrale della società; i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea in possesso di un titolo di studio abilitante equivalente, anche se non ancora iscritti a un albo italiano; e, in una quota minoritaria, soggetti non professionisti, che possono partecipare come soci di capitale (puri investitori) o per l'apporto di prestazioni tecniche, sempre nel rispetto del requisito dei due terzi descritto sopra.
Questa apertura ai soci di capitale è uno degli elementi che distingue più nettamente la STP dallo studio associato tradizionale, dove tutti gli associati devono necessariamente essere professionisti abilitati.
L'incompatibilità: perché non si può essere soci di più STP
L'art. 10, comma 6, della L. 183/2011 stabilisce un principio importante: la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione contemporanea a un'altra Società tra Professionisti, anche nel caso di società multidisciplinari. Questo vincolo esiste per evitare concentrazioni eccessive di potere professionale e potenziali conflitti d'interesse tra strutture concorrenti. Il professionista socio di una STP, tuttavia, resta libero di esercitare la professione anche individualmente o in forma di studio associato, purché non aderisca a una seconda STP.
STP o Studio Associato: le differenze che contano davvero
È probabilmente la domanda più frequente tra chi valuta questo tipo di riorganizzazione, ed è anche il punto su cui si concentra la maggior parte della confusione.
Personalità giuridica e responsabilità
Lo studio associato (nato sotto la Legge 1815/1939, oggi abrogata, e fatto salvo dall'art. 10, comma 9, della Legge 183/2011) è un'aggregazione di professionisti priva di personalità giuridica autonoma: l'incarico professionale, dal punto di vista formale, resta sempre affidato al singolo associato, e non alla struttura nel suo complesso. Ogni associato risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte.
La STP, al contrario, è un soggetto giuridico autonomo: è la società a essere titolare del rapporto professionale con il cliente (fermo restando l'obbligo di comunicare per iscritto al cliente l'elenco dei professionisti soci, tra cui il cliente può scegliere a chi affidarsi per l'esecuzione dell'incarico). Se costituita come società di capitali, la STP offre inoltre ai soci il beneficio della responsabilità limitata al capitale conferito, salvo restando la responsabilità professionale personale del singolo che ha eseguito materialmente la prestazione.
Tassazione: reddito d'impresa vs reddito di lavoro autonomo
Sul piano fiscale, la differenza è altrettanto sostanziale. Lo studio associato è sempre tassato per trasparenza: il reddito prodotto viene attribuito direttamente agli associati in proporzione alle rispettive quote, e tassato in capo a ciascuno con l'IRPEF come reddito di lavoro autonomo, indipendentemente da un'eventuale distribuzione effettiva.
La STP costituita come società commerciale (ad esempio una STP SRL) produce invece reddito d'impresa, tassato con IRES al 24% più IRAP. I compensi erogati ai soci per l'attività professionale svolta restano generalmente qualificati come reddito di lavoro autonomo, mentre gli eventuali utili distribuiti sotto forma di dividendi sono tassati separatamente, con un'aliquota del 26%. È una struttura che può rivelarsi fiscalmente più efficiente in presenza di utili significativi che si vogliono reinvestire nella struttura, ma va sempre valutata con il proprio commercialista caso per caso, considerando anche i costi di gestione più elevati rispetto a uno studio associato.
STP multidisciplinare: unire competenze diverse sotto lo stesso tetto
Una delle possibilità più interessanti offerte dalla normativa è la costituzione di una STP multidisciplinare, che riunisce professionisti iscritti ad albi diversi — ad esempio commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro — sotto un'unica struttura societaria. In questo caso, la società deve iscriversi soltanto alla sezione speciale dell'Albo o Collegio relativo all'attività indicata nell'atto costitutivo come prevalente, pur potendo esercitare tutte le attività professionali rappresentate al proprio interno.
Questo modello risponde a un'esigenza sempre più sentita da imprenditori e privati: un unico punto di riferimento professionale, capace di offrire competenze integrate (fiscali, legali, giuslavoristiche) senza dover coordinare più consulenti esterni tra loro.
Come si costituisce una STP: la procedura passo passo
La costituzione di una STP segue, nelle linee generali, l'iter previsto per la forma societaria scelta (atto costitutivo notarile per le società di capitali, scrittura privata per alcune società di persone), a cui si aggiungono alcuni passaggi specifici:
- scelta della forma societaria più adatta (di persone, di capitali o cooperativa) in base a obiettivi, numero di soci e propensione al rischio;
- redazione dell'atto costitutivo, che deve prevedere espressamente l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale, l'ammissione dei soci nel rispetto delle categorie previste dalla legge e il rispetto del requisito dei due terzi;
- denominazione sociale, che deve sempre contenere l'indicazione "Società tra Professionisti", qualunque sia la forma societaria adottata;
- iscrizione al Registro delle Imprese, in un'apposita sezione speciale;
- iscrizione all'Albo o Collegio professionale di riferimento, anch'essa in una sezione speciale dedicata alle STP.
Doppia iscrizione: Registro Imprese e Albo professionale
Un elemento distintivo — e spesso sottovalutato in fase di pianificazione — è che la STP è soggetta a una doppia iscrizione: da un lato al Registro delle Imprese, come qualsiasi altra società, dall'altro alla sezione speciale tenuta dall'Ordine o Collegio professionale dei soci. Questo comporta anche un doppio regime di controllo: quello ordinario previsto per le società commerciali, e quello disciplinare e deontologico tipico dell'Ordine professionale di appartenenza, che vigila sul rispetto delle regole della professione anche quando questa viene esercitata in forma societaria.
Un aspetto operativo da conoscere riguarda inoltre cosa succede se, nel tempo, viene meno la prevalenza dei soci professionisti richiesta dalla legge: in questo caso, la società ha un termine perentorio di sei mesi per ripristinare la condizione corretta, pena la cancellazione dall'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine competente e lo scioglimento della STP.
Vantaggi concreti di costituire una STP
Riassumendo i benefici principali rispetto a uno studio associato tradizionale:
- responsabilità limitata, se costituita come società di capitali, con separazione tra patrimonio personale dei soci e patrimonio della società;
- maggiore capacità di attrarre capitali, grazie alla possibilità di ammettere soci di capitale nei limiti previsti;
- continuità della struttura anche in caso di uscita o ingresso di un socio, senza dover rifondare lo studio da zero;
- immagine più strutturata verso clienti, banche e partner, spesso percepita come garanzia di maggiore solidità organizzativa;
- flessibilità nella governance, ulteriormente ampliata dalla riforma 2026 sul requisito dei due terzi.
Rischi e criticità da valutare
Non è però una scelta priva di controindicazioni. Prima di trasformare uno studio associato in STP (o di costituirne una da zero) vale la pena considerare:
- i costi di costituzione e gestione più elevati rispetto a uno studio associato, soprattutto se si opta per una società di capitali con obbligo di redazione del bilancio;
- il doppio regime di controllo (societario e ordinistico), che aggiunge un livello di complessità amministrativa;
- il vincolo di incompatibilità con la partecipazione ad altre STP, da valutare attentamente per chi collabora già con altre strutture;
- la necessità di mantenere costantemente il requisito dei due terzi, pena il rischio di cancellazione dall'Albo.
Conclusione
La Società tra Professionisti non è la scelta giusta per ogni studio, ma per chi ha una struttura già consolidata, obiettivi di crescita e la necessità di separare il patrimonio personale da quello professionale, rappresenta oggi uno strumento molto più maturo rispetto al passato — anche grazie alla semplificazione introdotta dalla riforma 2026 sulla governance. La decisione tra restare uno studio associato o trasformarsi in STP non dipende solo da considerazioni fiscali, ma da una visione più ampia su come si vuole strutturare, far crescere e, un giorno, eventualmente trasferire la propria attività professionale. Un confronto approfondito con un commercialista che conosca bene sia il lato societario che quello fiscale della materia è il punto di partenza indispensabile prima di scegliere.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra studio associato e Società tra Professionisti?
Lo studio associato non ha personalità giuridica autonoma, l'incarico resta affidato al singolo associato e la tassazione avviene sempre per trasparenza con IRPEF. La STP è un soggetto giuridico autonomo, può offrire responsabilità limitata se costituita come società di capitali, e se produce reddito d'impresa è tassata con IRES e IRAP.
Cosa cambia nella STP dal 2026?
Dal 3 gennaio 2026, per effetto della L. 190/2025, il requisito dei due terzi in capo ai soci professionisti non deve più essere rispettato cumulativamente per numero di soci e capitale, ma in modo alternativo: basta soddisfarne uno dei due.
Chi può essere socio di una STP?
Professionisti iscritti ad albi o collegi, cittadini di Stati UE con titolo abilitante equivalente, e soci non professionisti come soci di capitale o per prestazioni tecniche, sempre nel rispetto della maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti.
Si può essere soci di più Società tra Professionisti contemporaneamente?
No, la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione a un'altra STP. Resta invece possibile esercitare la professione individualmente o in uno studio associato parallelamente alla partecipazione in una STP.
Conviene di più una STP o uno studio associato?
Dipende dagli obiettivi: la STP offre responsabilità limitata, maggiore capacità di attrarre capitali e una struttura più solida, ma comporta costi di gestione più alti; lo studio associato resta più semplice ed economico per realtà più piccole o appena avviate.