20 Ottobre 2026
Spettabile Azienda,
da quarant’anni studiamo ogni giorno le modifiche delle norme.
Oggi trattiamo dell’utilizzo di telecamere nei luoghi di lavoro.
Il trattamento dei dati personali parte da quando l’impianto viene attivato anche solo per effettuare prove tecniche o verificarne il funzionamento e anche se le immagini sono solo visualizzate in tempo reale senza essere registrate.
Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 620 del 3 settembre 2026 (documento web 10297167), ha pesantemente sanzionato l’utilizzo irregolare di un sistema di videosorveglianza per mancato rispetto delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e dalla normativa sulla protezione dei dati personali
La vicenda prende avvio da alcuni dipendenti che avevano denunciato delle irregolarità nell’installazione e nell’attivazione delle telecamere, malgrado fosse stato prima sottoscritto un accordo sindacale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970, finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale mediante un sistema di videosorveglianza perimetrale.
Durante l’installazione, tuttavia, il progetto era stato modificato: rispetto alle 10 telecamere previste dall’accordo, ne erano state installate 18, modificando anche la collocazione dei dispositivi e le aree riprese.
L’impianto era stato poi attivato, per alcune ore e in diverse giornate lavorative, esclusivamente per effettuare prove tecniche e verificarne il funzionamento.
Durante queste operazioni le immagini erano soltanto visualizzate, senza alcuna registrazione, e il sistema non era stato utilizzato per controllare i dipendenti o per finalità disciplinari.
Queste circostanze, tuttavia, non sono state considerate sufficienti dal Garante per escludere l’illiceità del trattamento.
Il passaggio più significativo della decisione riguarda la fase di collaudo.
Secondo il Garante, la semplice visualizzazione delle immagini costituisce già un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 2, del Gdpr, indipendentemente dalla loro registrazione o conservazione. È inoltre irrilevante che l’attivazione avvenga soltanto per verificare il funzionamento dell’impianto: anche durante i test devono essere rispettate le garanzie previste dalla legge.
Per le stesse ragioni, avrebbero dovuto essere fornite ai lavoratori le informative previste dall’articolo 13 del Gdpr prima dell’attivazione delle telecamere, senza attendere la conclusione del collaudo.
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