19 Ottobre 2026
Gentile Operatore del Terzo Settore,
tutti gli ETS, escluse le imprese sociali, svolgono il ‘test di economicità’ (nome comunemente usato per denominare il test di non commercialità ai fini delle imposte dirette).
Secondo ex art. 79 del CTS le “attività di interesse generale” vanno considerate di natura non commerciale qualora siano svolte a titolo gratuito, oppure a fronte del pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi tenuto anche conto degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, dell’Unione europea e degli organismi pubblici internazionali.
La regola beneficia di un margine di tolleranza del 6%: il comma 2-bis dell’art. 79 del CTS prevede, infatti, che le attività di interesse generale dell’ente non si considerano commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
L’attività, quindi può restare non commerciale in presenza delle predette condizioni.
Il nostro Centro Studi et de Milan tratta da sempre gli ETS e il RUNTS.
Sarebbe utile che il professionista che La segue predisponga con Lei il test.
Qualora, viceversa, volesse essere seguito dal Centro Studi et de Milan dal 2027, insieme all’incarico professionale, glielo offriamo gratuitamente noi.
Il medesimo art. 79 del CTS specifica che rientrano nei costi effettivi, oltre ai costi diretti, tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale (diretti e indiretti).
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2026, n. 1, si fa riferimento alla totalità dei costi sostenuti per l’attività, quali i costi variabili e i costi fissi (generici o specifici), con esclusione dei “costi figurativi]” (come, ad esempio, quelli dei volontari che prestano gratuitamente la loro opera).
Possiamo applicare il criterio (di cassa o di competenza) secondo cui tiene la contabilità, a patto che siano rispettate le regole contabili e di bilancio previste dal Codice del Terzo Settore.
Nel caso in cui il bene o servizio sia chiaramente e oggettivamente riferibile a una determinata attività esso deve essere attribuito direttamente e non deve essere sottoposto a un pro-rata.
Nell’applicazione del test di economicità, qualora l’ente svolga più attività di interesse generale tra quelle elencate nell’art. 5 del CTS, queste possono essere considerate globalmente se hanno caratteristiche tra loro omogenee, sotto il profilo strutturale e funzionale secondo elementi oggettivi.
Quindi può essere necessario gestire con contabilità separata le singole attività, qualora esse non siano tra loro omogenee, anche ai fini dell’applicazione del test di economicità, di cui all’art. 79, comma secondo, TUIR.
Sul punto, si evidenzia che la separazione contabile non richiede necessariamente registri contabili, libri distinti per ogni attività, ma può essere sufficiente una contabilità dettagliata che renda distinguibili le movimentazioni.
Ci contatti allo 02 715591 per una telefonata preliminare con un nostro Professionista.