- Cos'è il RUNTS
- A cosa serve l'iscrizione: l'efficacia costitutiva
- Chi può e chi deve iscriversi
- Cosa serve prima di iniziare: il kit telematico
- Come iscriversi al RUNTS: la procedura passo passo
- Le novità del DM 2/2026: arriva il delegato del rappresentante legale
- Sanzioni e rischio di cancellazione
- I controlli sugli ETS diventano operativi: cosa cambia dal 2026
- RUNTS o RASD? L'equivoco che riguarda le associazioni sportive
- Conclusione
- Domande frequenti
16 Settembre 2026
Per un'associazione, una fondazione o un ente non profit, il RUNTS non è un adempimento burocratico tra i tanti: è la porta d'ingresso al Terzo Settore. Senza l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non si è un ETS, e senza la qualifica di ETS non si accede ad agevolazioni fiscali, 5 per mille, convenzioni con la Pubblica Amministrazione e a buona parte degli strumenti che rendono sostenibile l'attività di un ente.
Il 2026 è però un anno di svolta per il registro: sono entrate in vigore nuove regole procedurali con il DM 2/2026, è diventato pienamente operativo il sistema di controlli sugli enti iscritti, ed è scaduto il termine per l'ingresso delle ex ONLUS. Molte guide disponibili online sono ferme al 2021-2023 e non riflettono più la realtà operativa di oggi.
In questa guida vedremo cos'è il RUNTS, perché l'iscrizione è così decisiva, come funziona concretamente la procedura, quali adempimenti seguono all'iscrizione e cosa è cambiato di recente.
Cos'è il RUNTS
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). È operativo dal 23 novembre 2021 e ha sostituito il vecchio sistema frammentato di registri regionali — quelli delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e l'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate.
L'obiettivo dichiarato della riforma era superare una situazione in cui ogni Regione applicava criteri diversi, con scarsa trasparenza verso l'esterno e nessuna visione d'insieme del mondo non profit italiano. Il RUNTS è istituito a livello nazionale ma gestito su base territoriale: accanto all'ufficio statale operano gli uffici regionali e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, competenti per gli enti con sede legale nel loro territorio.
Il registro è pubblico e consultabile da chiunque in modalità telematica: chi vuole verificare se un'associazione è davvero un ETS, quali cariche ricopre chi la rappresenta o se ha depositato regolarmente i bilanci, può farlo in autonomia.
A cosa serve l'iscrizione: l'efficacia costitutiva
Questo è il punto che più spesso viene frainteso da chi si avvicina al tema per la prima volta. L'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva: non è una registrazione che certifica una qualifica già posseduta, è ciò che produce la qualifica. In altre parole, un ente non diventa ETS perché ha uno statuto conforme o perché svolge attività di interesse generale — lo diventa nel momento in cui viene iscritto al registro.
Da questa qualifica discendono conseguenze molto concrete:
- accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, sia per l'ente sia per chi effettua donazioni a suo favore;
- possibilità di accedere al 5 per mille, che per moltissime realtà rappresenta una voce di entrata non marginale;
- possibilità di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a percorsi di co-programmazione e co-progettazione;
- certezza giuridica verso i terzi: banche, fornitori ed enti pubblici possono verificare autonomamente la natura dell'ente e i poteri di chi lo rappresenta.
Va inoltre ricordato che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione diventano opponibili ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro: una modifica statutaria non comunicata al RUNTS, nei rapporti esterni, è come se non esistesse.
Chi può e chi deve iscriversi
Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle società, costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Formalmente l'iscrizione è volontaria: nessuna legge obbliga un'associazione a diventare ETS. Nella pratica, però, per chi vuole operare stabilmente nel Terzo Settore si tratta di una scelta quasi obbligata, perché senza iscrizione restano precluse tutte le agevolazioni e gli strumenti descritti sopra.
Le sette sezioni del registro
Il RUNTS è articolato in sette sezioni, e la scelta della sezione corretta va fatta prima di avviare la pratica, perché condiziona requisiti statutari e obblighi successivi:
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo Settore.
Con l'unica eccezione delle reti associative, nessun ente può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni. Se in un secondo momento vengono meno i requisiti per restare in una sezione ma permangono quelli di un'altra, è possibile richiedere la migrazione, seguendo le stesse modalità previste per l'iscrizione.
Cosa serve prima di iniziare: il kit telematico
La procedura è interamente digitale e presuppone alcuni strumenti che vanno predisposti in anticipo. Prima di aprire la pratica servono:
- SPID o CIE del legale rappresentante, necessari per l'accesso alla piattaforma;
- una PEC intestata all'ente, che diventa il canale ufficiale ed esclusivo di comunicazione con gli uffici del RUNTS;
- la firma digitale del legale rappresentante, per sottoscrivere i documenti da depositare;
- atto costitutivo e statuto aggiornati e conformi alle previsioni del Codice del Terzo Settore.
Un consiglio pratico che vale più di molti tecnicismi: la PEC va presidiata con continuità. È attraverso quel canale che gli uffici inviano richieste di integrazione, comunicazioni e — come vedremo — le diffide che precedono la cancellazione. Un ente che non legge la propria PEC rischia di scoprire un problema quando è ormai tardi per rimediare.
Come iscriversi al RUNTS: la procedura passo passo
La procedura è disciplinata nel dettaglio dal DM 106/2020 e si svolge interamente sulla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro.
- Accesso alla piattaforma con SPID o CIE del legale rappresentante.
- Scelta della sezione in cui si chiede l'iscrizione.
- Compilazione della domanda con i dati dell'ente: denominazione, forma giuridica, sede legale ed eventuali sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA, generalità di chi ha la rappresentanza legale e di chi ricopre cariche sociali con i relativi poteri.
- Deposito dei documenti: atto costitutivo, statuto e ogni altro documento richiesto, firmati digitalmente.
- Istruttoria dell'ufficio competente (regionale o provinciale; statale per le reti associative).
Per gli enti già esistenti che superano per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti — 1.500.000 euro di totale attivo, 3.000.000 euro di ricavi e proventi, 20 dipendenti in media nell'esercizio — l'ufficio acquisisce in fase di registrazione anche l'informazione antimafia.
Tempi di risposta e silenzio-assenso
L'ufficio ha 60 giorni dalla presentazione della domanda per iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato, oppure invitare l'ente a completare o rettificare la documentazione assegnando un termine non superiore a 30 giorni.
Se l'ufficio non si pronuncia, vale il silenzio-assenso: decorsi 60 giorni dalla domanda (o dalle integrazioni richieste), l'iscrizione si intende accolta. Esiste inoltre una corsia più rapida per gli enti aderenti a reti associative che adottano modelli statutari standard tipizzati, approvati con decreto ministeriale: in quel caso, verificata la sola regolarità formale, l'iscrizione avviene entro 30 giorni. In caso di diniego è ammesso ricorso al TAR competente per territorio.
Iscrizione e acquisizione della personalità giuridica
Gli enti che intendono acquisire contestualmente la personalità giuridica seguono un percorso diverso, che passa dal notaio: è quest'ultimo a depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del RUNTS, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di legge e la consistenza del patrimonio minimo richiesto, pari a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni, ne dà comunicazione motivata entro 30 giorni a fondatori o amministratori, che possono a quel punto rivolgersi direttamente all'ufficio.
Le novità del DM 2/2026: arriva il delegato del rappresentante legale
È la novità più rilevante degli ultimi mesi, e al momento è ancora assente dalla maggior parte delle guide in circolazione. Con il Decreto Ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha modificato il DM 106/2020 recependo le disposizioni introdotte dall'art. 4 della Legge 104/2024.
La modifica di maggior impatto pratico è l'introduzione, al nuovo art. 8, comma 2-bis, della figura del delegato del rappresentante legale: un soggetto fiduciario a cui il legale rappresentante dell'ente (o della rete associativa) può conferire delega per gestire le pratiche RUNTS sulla piattaforma. Le relative funzionalità sono operative dal 9 aprile 2026.
Non è un dettaglio tecnico da poco. Fino a quel momento, ogni singolo adempimento telematico doveva passare fisicamente dallo SPID del legale rappresentante — una condizione che, in enti gestiti da volontari o con presidenti poco avvezzi agli strumenti digitali, si è tradotta in ritardi, pratiche bloccate e scadenze mancate. La delega consente ora di affidare la gestione operativa del registro a un collaboratore interno o a un professionista di fiducia, senza trasferire la rappresentanza legale dell'ente.
Il decreto interviene inoltre su altri fronti: semplificazione delle procedure di variazione e trasferimento di sede (con l'ufficio competente che diventa quello della nuova sede), potenziamento del dialogo telematico tra RUNTS e Registro delle Imprese per le imprese sociali, e allineamento del termine di deposito dei bilanci ai 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio previsti dalla Legge 104/2024.
Gli adempimenti dopo l'iscrizione
Ottenere l'iscrizione è l'inizio, non la fine. Il mantenimento della qualifica di ETS dipende dal rispetto di obblighi di comunicazione periodici:
- entro 30 giorni vanno iscritte, con contestuale deposito degli atti, tutte le vicende rilevanti dell'ente: modifiche di atto costitutivo e statuto, riconoscimento della personalità giuridica, delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o liquidazione, variazione delle cariche sociali;
- entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio va depositato il bilancio d'esercizio — e, dove previsto, il bilancio sociale — insieme ai rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio precedente;
- entro il 30 giugno di ogni anno va aggiornato — oggi per tutti gli ETS e solo in caso di variazioni — il numero di associati, volontari e lavoratori riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sanzioni e rischio di cancellazione
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni sono onerati gli amministratori. In caso di violazione si applicano le stesse sanzioni previste per il Registro delle Imprese: una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo in caso di omesso deposito dei bilanci.
C'è però una conseguenza ben più pesante della sanzione economica. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti, l'ufficio diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni: decorso inutilmente quel termine, l'ente viene cancellato dal registro. E la cancellazione per perdita dei requisiti comporta, per chi voglia continuare a operare come ente civilistico ordinario, l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale maturato negli esercizi di iscrizione al RUNTS ad altri enti del Terzo Settore, previo parere dell'ufficio competente.
Gli uffici effettuano inoltre una revisione periodica con cadenza triennale per verificare che gli enti iscritti conservino i requisiti richiesti.
I controlli sugli ETS diventano operativi: cosa cambia dal 2026
Il secondo grande cambiamento di questa fase riguarda la vigilanza. Con il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2025 è entrato a regime l'impianto di controlli previsto dal Codice del Terzo Settore, che nei primi anni di vita del registro era rimasto sostanzialmente sulla carta.
I controlli ordinari riguardano gli enti iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS — restano fuori dal perimetro del decreto le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, soggette a regimi di vigilanza dedicati. A svolgerli sono gli Uffici del RUNTS territorialmente competenti e, quando autorizzati dal Ministero, le Reti Associative Nazionali e i Centri di Servizio per il Volontariato, che possono operare sui propri aderenti.
Oggetto della verifica sono la sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'effettivo perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche dichiarate, il rispetto degli obblighi conseguenti all'iscrizione e la corretta tenuta della contabilità. In caso di violazioni, gli uffici possono adottare i provvedimenti previsti dal Codice, fino alla cancellazione nei casi più gravi.
Per gli enti, il messaggio pratico è chiaro: la fase in cui bastava essere formalmente iscritti si è chiusa. Statuto, contabilità, libri sociali e coerenza tra attività dichiarata e attività realmente svolta sono ora elementi che qualcuno verifica davvero.
RUNTS o RASD? L'equivoco che riguarda le associazioni sportive
Un'ultima precisazione che genera molta confusione, e che vale la pena chiarire perché ha conseguenze fiscali rilevanti. Le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno un registro proprio, il RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), che non va confuso con il RUNTS.
Un ente sportivo che svolga anche attività di interesse generale può in teoria iscriversi al RUNTS e diventare ETS, ma deve sapere che la scelta non è neutra: l'iscrizione al RUNTS comporta la perdita del regime fiscale agevolato della Legge 398/1991, che dal 1° gennaio 2026 resta applicabile alle sole ASD e SSD iscritte al RASD e non iscritte al registro del Terzo Settore. Abbiamo approfondito questo tema nella guida dedicata alla scelta tra le due forme sportive [collegamento interno: articolo ASD o SSD, differenze e regime fiscale].
Prima di avviare una pratica di iscrizione al RUNTS, un ente sportivo dovrebbe quindi valutare con attenzione — insieme al proprio consulente — quale dei due percorsi risulti complessivamente più conveniente per la propria situazione specifica.
Conclusione
Il RUNTS è passato, nel giro di pochi anni, da novità della riforma a infrastruttura quotidiana della vita di un ente non profit: determina la qualifica di ETS, condiziona l'accesso alle agevolazioni e, con l'avvio dei controlli, è diventato anche lo strumento attraverso cui viene verificata la reale conformità degli enti iscritti. Le novità del 2026 — la delega del rappresentante legale, la semplificazione delle procedure e il nuovo impianto di vigilanza — vanno nella direzione di un registro più snello da usare ma più attento nel controllare.
Per un'associazione o una fondazione, questo significa che la gestione del RUNTS non può più essere affidata all'improvvisazione o rimandata all'ultima scadenza utile. Farsi affiancare da professionisti che conoscano il Terzo Settore nelle sue specificità — dalla redazione dello statuto alla tenuta della contabilità, fino agli adempimenti telematici periodici — è oggi il modo più efficace per evitare che un errore formale si trasformi nella perdita della qualifica di ETS e di tutto ciò che ne consegue.
Domande frequenti
Cos'è il RUNTS?
È il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e operativo dal 23 novembre 2021, che ha sostituito i precedenti registri regionali di ODV, APS e l'anagrafe delle ONLUS.
L'iscrizione al RUNTS è obbligatoria?
Formalmente è volontaria, ma ha efficacia costitutiva: senza iscrizione un ente non acquisisce la qualifica di ETS e non può accedere alle agevolazioni fiscali, al 5 per mille e alle convenzioni con la Pubblica Amministrazione.
Quanto tempo serve per iscriversi al RUNTS?
L'ufficio ha 60 giorni dalla presentazione della domanda per decidere. Trascorso quel termine senza pronuncia, vale il silenzio-assenso. Per gli enti aderenti a reti associative che adottano statuti standard tipizzati il termine scende a 30 giorni.
Cosa serve per presentare la domanda di iscrizione?
SPID o CIE del legale rappresentante, una PEC intestata all'ente, la firma digitale e la documentazione dell'ente (atto costitutivo e statuto conformi al Codice del Terzo Settore).
Cosa cambia con il DM 2/2026?
La novità principale è l'introduzione del delegato del rappresentante legale, operativa dal 9 aprile 2026: consente di affidare la gestione delle pratiche sulla piattaforma a un soggetto fiduciario, senza trasferire la rappresentanza legale dell'ente.
Un'associazione sportiva deve iscriversi al RUNTS o al RASD?
Le ASD e SSD hanno un registro dedicato, il RASD. L'iscrizione al RUNTS è possibile se svolgono attività di interesse generale, ma comporta la perdita del regime fiscale della Legge 398/1991, riservato dal 2026 agli enti iscritti al solo RASD.