- Da dove nasce l'equivoco
- Cosa dice la norma: l'ordinaria è obbligatoria per le società di capitali
- Chi può davvero adottare la contabilità semplificata
- La SRLS è "semplificata" in cosa, esattamente
- Le semplificazioni che una SRL può davvero ottenere
- Competenza o cassa: perché la differenza non è solo burocratica
- Dove si può davvero incidere sui costi
- Conclusione
- Domande frequenti
16 Settembre 2026
È una domanda che arriva spesso in studio, da chi sta valutando di aprire una società o da chi ne ha già una piccolissima e si ritrova costi di gestione più alti del previsto. E merita una risposta netta, data subito: una SRL non può scegliere. È tenuta alla contabilità ordinaria fin dal primo giorno di vita, anche se fattura pochissimo, anche se non ha dipendenti, anche se è una SRLS. Non esiste una soglia sotto la quale si possa scendere a un regime più leggero.
La domanda, però, nasce da un'esigenza del tutto legittima — contenere complessità e costi amministrativi — e a quell'esigenza una risposta c'è, solo che passa da un'altra strada. In questa guida vediamo perché il regime semplificato è precluso alle società di capitali, chi può invece adottarlo, da dove nasce l'equivoco che porta molti a porsi la domanda, e quali semplificazioni sono realmente accessibili a una SRL — comprese quelle a cui molte società possono accedere oggi ma non potevano fino a due anni fa.
Da dove nasce l'equivoco
L'origine della confusione è quasi sempre linguistica, e ha un nome preciso: SRL semplificata.
Quando si sente parlare di "SRL semplificata", l'associazione mentale è immediata: se la società è semplificata, lo sarà anche la sua contabilità. È un'inferenza ragionevole, ma sbagliata. L'aggettivo "semplificata" nella SRLS si riferisce esclusivamente alle modalità di costituzione — statuto standard, assenza di onorari notarili, capitale sociale ridotto — e non ha alcun rapporto con il regime contabile, che resta identico a quello di qualsiasi altra SRL.
A questo si aggiunge un secondo fattore: molti imprenditori arrivano alla SRL da una ditta individuale o da una società di persone, dove la contabilità semplificata era la normalità. Il passaggio di forma giuridica porta con sé un cambio di regime che non sempre viene messo a fuoco prima della costituzione.
Cosa dice la norma: l'ordinaria è obbligatoria per le società di capitali
Il principio si fonda sull'art. 2214 del Codice Civile, che impone all'imprenditore commerciale non piccolo la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Per le società di capitali questo obbligo non conosce deroghe dimensionali: la SRL è per definizione un imprenditore commerciale tenuto alle scritture contabili complete.
La contabilità ordinaria comporta la tenuta in partita doppia e l'applicazione del principio di competenza economica: ricavi e costi vengono imputati all'esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento in cui il denaro entra o esce materialmente dalla cassa. Su questa base si costruisce il bilancio d'esercizio, che la SRL deve redigere e depositare annualmente presso il Registro delle Imprese.
Chi può davvero adottare la contabilità semplificata
Il regime semplificato è disciplinato dall'art. 18 del DPR 600/1973 ed è riservato alle cosiddette imprese minori: imprese individuali, società di persone (SNC e SAS) ed enti non commerciali per le attività d'impresa esercitate, a condizione che non superino determinate soglie di ricavi — indicativamente 500.000 euro per le prestazioni di servizi e 800.000 euro per le altre attività.
Le società di capitali sono escluse a monte, e non per una questione di fatturato: sono escluse per forma giuridica. Una SNC che fattura 300.000 euro può scegliere il regime semplificato; una SRL che fattura 30.000 euro non può.
La ragione è coerente con la natura stessa della società di capitali: a fronte della responsabilità limitata dei soci — che protegge il loro patrimonio personale dai debiti sociali — l'ordinamento richiede una rappresentazione contabile completa e verificabile, a tutela dei terzi che con quella società entrano in rapporto. La contabilità ordinaria e il bilancio pubblico sono, in questo senso, il contrappeso della responsabilità limitata.
La SRLS è "semplificata" in cosa, esattamente
Vale la pena chiarirlo in modo puntuale, perché è il cuore dell'equivoco. Rispetto a una SRL ordinaria, la SRLS presenta differenze concentrate quasi esclusivamente nella fase costitutiva: statuto standard non personalizzabile, capitale sociale ridotto e interamente versato alla costituzione, atto notarile senza onorari.
Dal giorno successivo alla costituzione, invece, il funzionamento è identico: stesso regime contabile ordinario, stessi libri sociali, stesso obbligo di redazione e deposito del bilancio, stessa tassazione (IRES e IRAP), stessi adempimenti dichiarativi. Abbiamo analizzato nel dettaglio limiti e reali convenienze di questa forma nella guida dedicata a SRLS: vantaggi, svantaggi e limiti operativi.
Le semplificazioni che una SRL può davvero ottenere
Ed eccoci al punto che risponde all'esigenza reale di chi pone la domanda iniziale. La strada della contabilità semplificata è chiusa, ma il Codice Civile prevede forme semplificate di bilancio riservate proprio alle società di capitali di dimensioni contenute. È qui che una piccola SRL può ottenere un alleggerimento concreto.
Il bilancio in forma abbreviata
L'art. 2435-bis c.c. consente alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio in forma abbreviata, a condizione che nel primo esercizio — o, successivamente, per due esercizi consecutivi — non superino due dei tre limiti seguenti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 unità.
Il bilancio abbreviato prevede schemi di stato patrimoniale e conto economico semplificati e una nota integrativa sensibilmente ridotta rispetto alla forma ordinaria, con esonero da diverse informazioni altrimenti obbligatorie.
Il bilancio delle micro-imprese
Per le realtà ancora più piccole, l'art. 2435-ter c.c. individua la categoria delle micro-imprese, sottoinsieme di quelle che potrebbero già redigere il bilancio abbreviato. I limiti, sempre con la regola dei due su tre, sono:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità.
Le semplificazioni qui sono più incisive: la micro-impresa è esonerata dalla nota integrativa — le informazioni essenziali vengono riportate in calce allo stato patrimoniale — ed è esonerata dalla relazione sulla gestione, oltre a non dover predisporre il rendiconto finanziario. Il bilancio si riduce sostanzialmente a stato patrimoniale e conto economico.
È la forma in cui rientra una quota molto ampia delle piccole SRL italiane, spesso senza che i soci ne siano pienamente consapevoli.
Le soglie sono state alzate: oggi rientrano più SRL di prima
Un aggiornamento importante che molte guide in circolazione non hanno ancora recepito. L'art. 16 del D.Lgs. 125/2024 ha innalzato in modo significativo i limiti dimensionali di entrambe le categorie, con applicazione già a partire dai bilanci dell'esercizio 2024:
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Forma di bilancio |
Parametro |
Soglia precedente |
Soglia attuale |
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Abbreviato |
Totale attivo SP |
4.400.000 € |
5.500.000 € |
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Abbreviato |
Ricavi |
8.800.000 € |
11.000.000 € |
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Abbreviato |
Dipendenti medi |
50 |
50 (invariato) |
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Micro-imprese |
Totale attivo SP |
175.000 € |
220.000 € |
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Micro-imprese |
Ricavi |
350.000 € |
440.000 € |
|
Micro-imprese |
Dipendenti medi |
5 |
5 (invariato) |
I parametri relativi al numero di dipendenti sono rimasti invariati, mentre attivo e ricavi sono cresciuti in modo consistente. Il risultato pratico è che un numero significativo di SRL che fino all'esercizio 2023 erano escluse da queste forme semplificate oggi vi rientrano: vale la pena verificare la propria posizione, perché il passaggio non è automatico e va valutato in sede di redazione del bilancio.
Va precisato che si tratta di una facoltà, non di un obbligo: una società che rientri nei limiti può comunque scegliere di redigere il bilancio in forma ordinaria, ad esempio per esigenze di trasparenza verso banche o investitori.
Competenza o cassa: perché la differenza non è solo burocratica
C'è un aspetto che raramente viene spiegato a chi valuta la forma giuridica, e che invece ha conseguenze finanziarie molto concrete.
La contabilità semplificata si fonda sul principio di cassa: ricavi e costi rilevano nel momento in cui vengono effettivamente incassati o pagati. La contabilità ordinaria si fonda invece sul principio di competenza: una fattura emessa a dicembre concorre al reddito dell'esercizio in cui è stata emessa, anche se verrà incassata l'anno successivo — o non verrà incassata affatto.
Per una SRL questo significa, in determinate situazioni, versare imposte su ricavi non ancora entrati in cassa. È un effetto che pesa soprattutto sulle realtà con tempi di incasso lunghi o con clientela poco puntuale, e che va considerato nella pianificazione finanziaria — non è un dettaglio contabile per addetti ai lavori, ma un fattore che incide sulla liquidità dell'impresa.
È anche uno degli elementi che conviene mettere sul tavolo quando si sceglie tra forma societaria con responsabilità limitata e forma più leggera: un tema che abbiamo affrontato confrontando le due impostazioni nella guida su SNC o SRL: cosa scegliere a seconda dei casi.
Dove si può davvero incidere sui costi
Chiarito che il regime contabile non è una leva disponibile, resta legittima la domanda su come contenere il costo complessivo di gestione di una SRL. Gli spazi reali esistono, ma stanno altrove: nell'organizzazione del flusso documentale, nella digitalizzazione della contabilità, nella scelta di quali attività tenere internamente e quali affidare in outsourcing, nella riduzione delle complessità non necessarie della struttura societaria.
Sono valutazioni che vanno fatte sul caso concreto, distinguendo con onestà tra costi realmente inevitabili — diritto camerale, vidimazione dei libri, deposito del bilancio — e costi che dipendono da come l'attività è organizzata. Abbiamo dedicato a questo tema un'analisi specifica nella guida sui costi di gestione annuali di una SRL.
Conclusione
La risposta secca alla domanda iniziale è netta: una SRL non può adottare la contabilità semplificata, in nessuna configurazione e a prescindere dalle dimensioni. È una conseguenza diretta della sua natura di società di capitali, dove la contabilità completa è il contrappeso della responsabilità limitata dei soci.
La risposta utile, però, è un'altra: la semplificazione accessibile a una piccola SRL non passa dal regime contabile ma dalla forma del bilancio, e le soglie per accedervi sono state alzate in modo significativo a partire dall'esercizio 2024. Molte società che fino a poco tempo fa erano escluse dal bilancio abbreviato o da quello delle micro-imprese oggi vi rientrano, spesso senza saperlo.
È una verifica che vale la pena fare con il proprio commercialista in sede di chiusura dell'esercizio: non cambia il modo in cui la contabilità viene tenuta durante l'anno, ma può alleggerire sensibilmente gli adempimenti di fine periodo e i relativi costi.
Domande frequenti
Una SRL può adottare la contabilità semplificata?
No. La contabilità ordinaria è obbligatoria per tutte le società di capitali, indipendentemente dal fatturato o dalle dimensioni. Il regime semplificato è riservato a imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali entro determinate soglie di ricavi.
La SRLS ha una contabilità più semplice della SRL ordinaria?
No. L'aggettivo "semplificata" riguarda esclusivamente le modalità di costituzione (statuto standard, capitale ridotto, assenza di onorari notarili). Il regime contabile, fiscale e gli adempimenti annuali sono identici a quelli di una SRL ordinaria.
Che differenza c'è tra contabilità ordinaria e semplificata?
L'ordinaria si basa sul principio di competenza e sulla partita doppia, con redazione del bilancio d'esercizio; la semplificata si basa sul principio di cassa, con registrazioni essenzialmente limitate ai registri IVA e senza obbligo di bilancio.
Quali semplificazioni può ottenere una piccola SRL?
Può accedere, se ne ricorrono i limiti dimensionali, al bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o al bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), che comporta l'esonero da nota integrativa e relazione sulla gestione.
Quali sono i limiti per il bilancio delle micro-imprese?
Non superare due dei tre limiti seguenti: 220.000 euro di totale attivo, 440.000 euro di ricavi e 5 dipendenti in media nell'esercizio. Le soglie di attivo e ricavi sono state innalzate dal D.Lgs. 125/2024 a partire dall'esercizio 2024.
Perché una SRL paga imposte su fatture non ancora incassate?
Perché la contabilità ordinaria applica il principio di competenza: il ricavo concorre al reddito dell'esercizio in cui la fattura è emessa, indipendentemente dall'effettivo incasso, a differenza del principio di cassa proprio del regime semplificato.